Cassazione Penale, Sentenza n. 15874/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, accogliendo il gravame del Procuratore generale, aveva riformato la sentenza di primo grado riconoscendo la sussistenza del reato previsto dall'art. 336 c.p. e rigettando l'appello dell'imputato in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Il ricorrente articolava tre motivi: 1) la presunta rinuncia tacita all'appello da parte del Procuratore generale, dedotta dal fatto che le conclusioni in udienza non ribadivano la domanda di riforma contenuta nell'atto di impugnazione; 2) l'omessa rinnovazione della prova dichiarativa ex art. 603, comma 3-bis, in occasione della reformatio in peius, non avendo la Corte di appello riascoltato i pubblici ufficiali; 3) violazione dell'art. 341-bis c.p., sostenendo che la configurabilità dell'oleraggio richiedeva la presenza effettiva di più persone e che le sentenze avevano ritenuto la condotta avvenuta in un parcheggio pubblico come elemento decisivo.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Sull'eccezione di rinuncia tacita ha affermato che la rinuncia all'impugnazione da parte del pubblico ministero è atto formale che deve essere manifestato espressamente (art. 589 c.p.p.), per cui non può desumersi dalle sole conclusioni in udienza; pertanto non si è verificata alcuna rinuncia. Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, la Corte ha ritenuto che la riforma non sia dipesa da una diversa valutazione delle deposizioni ma da una diversa valutazione in diritto della stessa condotta fattuale già accertata, per cui non era necessaria la ripetizione dell'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali. Sulla questione dell'oltraggio ex art. 341-bis, la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui è sufficiente la potenzialità che le offese possano essere udite dai presenti: il fatto che la condotta si sia svolta in un parcheggio di un ospedale, luogo molto frequentato, è elemento adeguato per ritenere concreta la possibilità di essere uditi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (sentenza definitiva del 24/03/2022).
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la condotta intimidatoria e violenta accertata integri il reato previsto dall'art. 336 c.p.; la riforma è avvenuta per diversa valutazione giuridica della stessa condotta fattuale già emersa in primo grado.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La mancata rinnovazione della prova dichiarativa non è obbligatoria quando la riforma in peius deriva da una riconsiderazione in diritto della condotta descritta e non da innovazioni nel materiale probatorio o da una diversa ricostruzione fattuale.
Per la configurabilità dell'illecito è sufficiente che le espressioni offensive possano essere udite dai presenti; la mera potenzialità di essere percepite da terzi costituisce un aggravio psicologico idoneo a turbare l'ufficiale nello svolgimento del suo ufficio.
La rinuncia all'impugnazione da parte del pubblico ministero è atto formale che deve essere manifestato in modo chiaro e inequivoco e non può essere desunto dalle sole richieste conclusive in udienza.
Massime di principio
- La rinuncia all'appello del pubblico ministero deve essere espressa e formale: la modifica delle conclusioni in udienza non equivale automaticamente a rinuncia all'atto di impugnazione.
- Il petitum devoluto al giudice d'appello è quello definito nell'atto di impugnazione; le conclusioni in udienza esplicitano la valutazione della pubblica accusa ma non estinguono le domande contenute nell'impugnazione se non vi è una rinuncia formale.
- La rinnovazione delle dichiarazioni testimoniali non è sempre necessaria dopo una reformatio in peius: se la decisione di secondo grado si fonda su diversa interpretazione giuridica della stessa fattispecie fattuale già accertata, la ripetizione dell'istruttoria può non essere richiesta.
- Ai fini dell'integrazione dell'art. 341-bis c.p., è sufficiente la mera possibilità che offese o minacce siano percepite da terzi presenti; l'elemento della "potenzialità" di essere uditi è idoneo a configurare l'aggravio psicologico rilevante.
- La qualificazione del luogo (es. parcheggio di un ospedale) come frequentato può essere valutata come elemento probatorio significativo per considerare la presenza potenziale di terzi e quindi la sussistenza dell'oltraggio in forma aggravata.
- In impugnazione, le censure devono distinguere chiaramente tra profili di diritto e profili di fatto: se la riforma si basa esclusivamente su diversa valutazione giuridica, le contestazioni che chiedono nuova acquisizione probatoria hanno minori chances di accoglimento.
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