Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22401/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva ottenuto dalla Regione Siciliana un contributo pubblico per la realizzazione di un complesso alberghiero. Dopo una prima erogazione, l'Assessorato revocava il finanziamento ritenendo che le dichiarazioni rese dalla società per ottenere la quota intermedia fossero false, perché a fronte di ingenti acconti pagati alle imprese esecutrici risultavano eseguiti solo lavori in misura minima. La società agiva in giudizio contro la Regione e contro la banca incaricata dell'erogazione, chiedendo l'accertamento del proprio diritto a percepire sia le somme già erogate sia quelle ancora da versare. Il tribunale le dava ragione, ma la corte d'appello riformava integralmente la decisione e respingeva le domande, valorizzando la non corrispondenza tra quanto dichiarato e l'effettivo stato di avanzamento dei lavori, la conseguente integrazione di gravi inadempienze e l'assenza del collaudo definitivo. In cassazione la società deduceva: 1) violazione della disciplina regionale e delle norme civilistiche sull'interpretazione, sostenendo che la prima erogazione era stata richiesta come anticipazione e che non poteva parlarsi di falsa dichiarazione; 2) violazione degli artt. 1665 e 1666 c.c., sostenendo che i pagamenti in acconto all'appaltatore erano inerenti ai lavori e che un giudicato tributario ne aveva già confermato la rilevanza; 3) violazione del principio di proporzionalità, assumendo sproporzionata la revoca dell'intero finanziamento a distanza di tempo; 4) violazione della normativa regionale e regolamentare sul collaudo delle opere finanziate, sostenendo che l'inadempimento andasse valutato solo dopo il collaudo finale; 5) erroneità derivata della decisione sulle spese e sul rigetto dell'appello incidentale proposto dalla stessa ricorrente. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché diretti a una rivalutazione del merito, non pertinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata e, per i motivi nuovi, introducenti questioni non adeguatamente devolute nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. Ha confermato il rigetto delle domande di accertamento del diritto al contributo disposto in appello, rilevando che le censure miravano a contestare la ricostruzione fattuale della corte territoriale e non si confrontavano in modo specifico con la ratio decidendi, fondata sulla falsità delle dichiarazioni rese per ottenere l'erogazione intermedia, sull'esiguità dei lavori eseguiti rispetto agli acconti pagati, sulla gravità dell'inadempimento e sull'assenza del collaudo definitivo. È stata inoltre condannata la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 75 legge Regione Siciliana 23.12.2000, n. 32

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla disciplina del contributo regionale e delle relative erogazioni; la Corte non ne esamina nel merito la portata perché censura inammissibile

  • art. 1362 c.c.

    invocato ai fini dell'interpretazione del decreto/circolare sul finanziamento; la Corte non entra nel merito perché il motivo tendeva a una rivalutazione fattuale

  • art. 75 d.P.R. n. 445/2000

    richiamato in relazione alla ritenuta falsità delle dichiarazioni; la Corte non ne affronta l'applicazione sostanziale nel merito

  • artt. 1665 e 1666 c.c.

    invocati per sostenere che i pagamenti in acconto fossero coerenti con l'appalto e non potessero integrare falsa dichiarazione; la Corte dichiara inammissibile la censura

  • art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.

    norma processuale posta a base dei motivi di violazione di legge

  • art. 5 Trattato U.E.

    richiamato dalla ricorrente insieme al principio di proporzionalità per contestare la revoca del finanziamento; la Corte reputa il motivo inammissibile per novità e difetto di confronto con la ratio decidendi

  • art. 98 Reg. (CEE) 11.7.2006 n. 1083/2006

    invocato come parametro della proporzionalità nella gestione del finanziamento pubblico; la censura è dichiarata inammissibile

  • art. 4 legge regionale 23.12.2000, n. 32

    richiamato sul collaudo delle opere finanziate; la Corte ritiene il motivo non decisivo e comunque di merito

  • art. 187 d.P.R. 21.12.1999, n. 554

    richiamato in tema di collaudo finale delle opere pubbliche finanziate; la Corte non entra nel merito della sua applicazione

  • art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, 1° co. bis, d.p.r. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 5 del decreto di concessione del 13.11.2002

    richiamato dalla corte d'appello, e implicitamente condiviso dalla Cassazione nella parte in cui la revoca è stata giustificata dalle gravi inadempienze della beneficiaria

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la formale deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non incide sulla concreta ragione decisoria posta a fondamento della pronuncia, è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove né possono essere richiesti accertamenti di fatto ulteriori rispetto a quelli già devoluti nei gradi di merito.
  • La valutazione della gravità dell'inadempimento, quando rilevante ai fini della revoca o della perdita di un beneficio, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale rilevante.
  • In materia di impiego di denaro pubblico, l'effettivo conseguimento della finalità del finanziamento non esonera dall'osservanza esatta delle regole procedimentali e sostanziali che ne disciplinano l'erogazione e la conservazione.
  • La revoca di un finanziamento pubblico può essere sorretta dalla non veridicità delle dichiarazioni rese per ottenere l'erogazione intermedia quando risulti una significativa divergenza tra quanto attestato e lo stato reale di avanzamento dei lavori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.