Cassazione Penale, Ordinanza n. 26165/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda l'impugnazione proposta avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 marzo 2025, che in riforma della decisione del Tribunale di Nola del 9 marzo 2023 ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo 32 ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e ha rideterminato la pena in anni 6 e mesi 8 di reclusione per il residuo reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1), relativo a fatti commessi a San Gennaro Vesuviano, Saviano e comuni limitrofi tra novembre 2016 e aprile 2017. L'unico motivo di ricorso censurava la conferma del giudizio di colpevolezza per il reato associativo, sostenendo in sostanza che la prova fosse stata mal valutata e chiedendo una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie. La Corte rileva però che i giudici di merito avevano compiuto un'adeguata e completa analisi delle prove, valorizzando in particolare conversazioni intercettate dalle quali risultava che l'imputato svolgeva funzioni di esattore e intermediario dell'organizzazione, operava anche come corriere ed eseguiva fedelmente gli ordini del capo, con contributo ritenuto costante e consapevole al sodalizio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo unico era manifestamente infondato e si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, estranea al giudizio di legittimità. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata quanto alla responsabilità per il reato associativo e ha rilevato che, per l'inammissibilità, seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Richiamato come reato dichiarato estinto per prescrizione in appello con riferimento al capo 32.
Norma incriminatrice del residuo reato associativo per il quale è stata confermata la colpevolezza dell'imputato.
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di pagare le spese del procedimento e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
Richiamata per affermare che il dissenso della difesa rispetto alla valutazione di merito delle prove non può essere rivalutato in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l'apparente denuncia di vizi della motivazione, si risolva nella sollecitazione di una diversa valutazione delle prove e in una rivalutazione alternativa del merito.
- Quando la sentenza di merito ha fornito una ricostruzione logica e coerente, fondata su una compiuta disamina del compendio probatorio, il ricorso che contrapponga mere letture difensive alternative delle risultanze istruttorie è manifestamente infondato.
- La partecipazione stabile e consapevole a un'associazione per il traffico di stupefacenti può essere desunta anche da conversazioni intercettate che evidenzino ruoli operativi concreti, come esattore, intermediario o corriere, e l'esecuzione sistematica degli ordini del vertice.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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