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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2416/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il P.M. ha chiesto la revoca, ex artt. 164 comma 4 e 168 comma 3 c.p., del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Domenico Mancin con decreto penale divenuto irrevocabile il 07/04/2014, sostenendo che la concessione era oggettivamente non spettante avendo Mancin già goduto del beneficio due volte. Il P.M. ha inoltre eccepito che non si era verificata l'estinzione ex art. 167 c.p. perché Mancin aveva commesso un altro reato nel quinquennio tra le due condotte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del P.M. Confermata l'ordinanza del Tribunale di Rovigo che aveva respinto la richiesta di revoca: risultando decorso oltre un quinquennio dal 07/04/2014 senza che Mancin commettesse reati (il successivo reato è del 01/10/2021), si è verificato l'effetto estintivo previsto dall'art. 167 c.p. e, pertanto, la revoca del beneficio, sebbene originariamente non spettante, è preclusa. La Corte ha inoltre chiarito che il termine quinquennale decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento che concede il beneficio e non dalla commissione del reato.

Norme richiamate

  • art. 168 comma 3 cod. pen.

    La revoca prevista da questo comma, riferita a concessioni viziata da cause ostative, ha natura di "ius poenitendi" e può essere esercitata solo se non si è consumato l'effetto estintivo di cui all'art. 167; non può essere applicata una volta decorso il termine quinquennale che ha consolidato la sospensione.

  • art. 164 comma 4 cod. pen.

    Disciplina le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; nel caso in cui il giudice della cognizione non ne fosse a conoscenza, la concessione può risultare viziata ma tale vizio non sempre legittima la revoca ex art.168 se si è consolidato l'effetto estintivo ex art.167.

  • art. 167 cod. pen.

    Stabilisce l'estinzione del reato e l'impossibilità di esecuzione della pena se, entro il quinquennio (o biennio), il beneficiario non incorre in fatti che contrastino l'effetto estintivo; la Corte interpreta che l'effetto estintivo viene a prodursi una volta decorso il termine a partire dal passaggio in giudicato del provvedimento che ha concesso il beneficio.

  • art. 666 e 674 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nel ricorso del P.M. in relazione alle modalità di impugnazione e competenze del giudice dell'esecuzione; non hanno mutato l'esito sostanziale valutato dalla Corte in relazione all'effetto estintivo e alla revoca.

  • Sez.1, n. 21603 del 20/02/2024 (Marchianò)

    "Il giudice dell'esecuzione non può disporre... la revoca della sospensione condizionale della pena... allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l'estinzione del reato"

    Precedente vincolante richiamato dalla Corte: la revoca ex art.168, terzo comma, è preclusa dopo il decorso del termine che determina l'estinzione ex art.167, anche se la concessione era originariamente illegittima.

  • Sez.1, n. 24999 del 31/05/2022

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il decorso del termine per l'estinzione decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento favorevole e non dalla data di commissione del reato.

  • Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017

    Richiamata in materia di liquidazione delle spese processuali: la natura pubblica della parte ricorrente (P.M.) ostacola la condanna alle spese a suo carico.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale ex art. 168, comma 3, c.p. per vizi nella concessione è possibile, ma trova un limite nel sorgere dell'effetto estintivo ex art. 167: una volta decorso il termine quinquennale dal passaggio in giudicato senza fatti ostativi, la revoca è preclusa.
  • Il termine per l'estinzione ex art. 167 decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento che ha concesso il beneficio e non dalla data di commissione del reato; pertanto la verifica della presenza di reati nel quinquennio va riferita al periodo successivo alla irrevocabilità del provvedimento.
  • Se la sospensione è stata concessa in violazione di prescrizioni soggettive o oggettive non conosciute dal giudice, ciò non determina automaticamente la revoca se, tra il passaggio in giudicato e l'istanza di revoca, si è già prodotto l'effetto estintivo.
  • Il rimedio di revoca ex art. 168(3) ha natura sostanziale (ius poenitendi) e non è strumentale a punire fatti sopravvenuti: va bilanciato con l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e la stabilità del beneficio consolidato.
  • Nelle impugnazioni da parte della pubblica accusa occorre verificare con attenzione le date di irrevocabilità dei provvedimenti e la concreta tempestività dell'azione di revoca prima che si compia il quinquennio; inoltre la pubblica parte, per la sua natura, difficilmente sarà condannata alle spese.

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