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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21444/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La sentenza di patteggiamento è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Biella con cui gli era stata applicata la pena richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. per diverse fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva il vizio di motivazione in ordine alla asserita errata qualificazione giuridica del fatto contestato. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, il motivo era proponibile solo nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè quando la qualificazione giuridica del fatto sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; nella specie, dalla lettura del capo di imputazione, della sentenza e del ricorso, l'imputazione risultava corretta e non emergeva alcuna qualificazione manifestamente eccentrica.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti; il ricorso avverso tale pronuncia è soggetto ai limiti speciali di impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione del fatto solo quando l'errore sia immediatamente percepibile e la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    indica le fattispecie di reato oggetto dell'accordo di patteggiamento; il testo non specifica ulteriormente le singole condotte.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103, art. 1, comma 50

    citata quale fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con rito semplificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è immediatamente percepibile e la qualificazione adottata è palesemente incompatibile con la contestazione originaria.
  • La verifica dell'eventuale erronea qualificazione del fatto, in sede di controllo ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., va compiuta sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso.
  • Non sono deducibili, contro il patteggiamento, meri errori valutativi o questioni interpretative in diritto che non emergano in modo evidente dalla contestazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorrono cause di esonero, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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