Cassazione Penale, Ordinanza n. 38054/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputata avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato in concorso, commesso ad Acquedolci il 24 febbraio 2018. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., sostenendo l'insussistenza di un valido riconoscimento personale e quindi l'erronea affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo invoca la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., contestando il diniego della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto inammissibile perché si risolve in una critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito, questione non proponibile in sede di legittimità, e perché ripropone senza confronto critico una doglianza già esaminata in appello. La Corte territoriale aveva valorizzato il riconoscimento dell'imputata da parte delle persone offese, non solo come presente sul luogo del fatto ma anche come partecipe dell'azione delittuosa, sulla base di dichiarazioni ritenute pienamente probatorie. Anche il secondo motivo è dichiarato inammissibile poiché meramente reiterativo di quanto già dedotto in appello; il diniego dell'art. 131-bis c.p. era stato motivato con l'esistenza della causa ostativa dell'abitualità, essendo stati indicati plurimi reati della stessa indole commessi dall'imputata in epoca precedente. Conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura sul riconoscimento personale non può tradursi in una nuova valutazione del compendio probatorio in sede di legittimità; il motivo è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.
I vizi dedotti sono scrutinabili solo nei limiti del sindacato di legittimità; non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito probatorio.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando ricorra una condizione ostativa, qui individuata nell'abitualità nel delitto.
Il richiamo contenuto nel testo è frutto di evidente refuso; la Corte si riferisce alla causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre una critica meramente fattuale alla valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, specie quando il motivo non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso che si limiti a reiterare doglianze già sollevate in appello, senza confutare le ragioni poste a base della decisione di secondo grado, è inammissibile.
- Il riconoscimento della responsabilità può fondarsi sulle dichiarazioni delle persone offese se il giudice di merito le ritenga attendibili e le valorizzi con motivazione logica e non manifestamente illogica.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando risulti la condizione ostativa dell'abitualità, desunta dalla commissione di più reati della stessa indole.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37987/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38008/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38009/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38010/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38011/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38012/2025 del 24/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →