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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10454/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La parte contribuente aveva presentato, ai sensi dell'art. 1, commi 537 e ss., L. n. 228 del 2012, un'istanza all'agente della riscossione per ottenere la sospensione immediata di diversi titoli di riscossione indicati in un estratto di ruolo, deducendo la nullità o inesistenza delle notifiche e, in ogni caso, la prescrizione e la decadenza dei crediti. Sosteneva di non aver ricevuto alcun riscontro entro il termine di 220 giorni previsto dalla disciplina e, successivamente, aveva chiesto l'annullamento in autotutela e il discarico dei ruoli. Il giudice tributario di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la procedura speciale presupponesse un atto della riscossione idoneo a farla decorrere e che l'estratto di ruolo non fosse un atto della procedura esecutiva. In appello la decisione era stata confermata. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: il primo denunciava ultrapetizione, assumendo che il giudice di merito avesse fondato il rigetto su un profilo non dedotto, cioè la natura non esecutiva dell'estratto di ruolo; il secondo deduceva violazione dell'art. 1, commi 537 ss., L. n. 228 del 2012, sostenendo che il silenzio dell'amministrazione avesse determinato l'annullamento dei ruoli. La Corte ha però rilevato, anzitutto, la mancanza di prova della tempestiva notifica del ricorso per cassazione, in formato idoneo e con le ricevute PEC, e ha ritenuto tale difetto causa di inesistenza della notificazione e quindi di inammissibilità. Ha inoltre osservato che il primo motivo era difettoso perché non riportava le specifiche deduzioni svolte nei gradi di merito e non illustrava concretamente la censura; il secondo era parimenti inammissibile perché non riproduceva il contenuto dell'istanza amministrativa e non dimostrava che essa contenesse motivi riconducibili alle cause estintive previste dalla legge, essendo altresì irrilevante la sola mancata risposta dell'agente della riscossione in assenza dei presupposti normativi richiesti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per più ragioni concorrenti: mancanza di prova della notificazione del ricorso per cassazione, con omissione delle ricevute di accettazione e consegna PEC; impossibilità di sanatoria per inesistenza della notificazione; ulteriore inammissibilità di entrambi i motivi, il primo per difetto di specificità e di effettiva devoluzione delle censure, il secondo per mancata riproduzione dell'istanza amministrativa e per l'assenza di allegazione di cause estintive della pretesa fiscale riconducibili alle lettere da a) a f) del comma 538. Il ricorso è stato dunque respinto in rito, con condanna della parte ricorrente al versamento di euro 1.500 alla Cassa per le ammende e con attestazione dell'obbligo del doppio contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese in favore della resistente, che si era costituita tardivamente e senza svolgere attività processuale.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 537 ss., L. n. 228 del 2012

    La domanda di sospensione della riscossione deve essere tempestiva e deve contenere specifiche ragioni riconducibili alle ipotesi estintive previste dalla norma; il semplice silenzio dell'agente non produce automaticamente l'annullamento del ruolo in ogni caso.

  • art. 1, comma 538, L. n. 228 del 2012

    L'istanza di sospensione deve indicare motivi che integrino cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria; la Corte richiama la necessità di allegare tali ragioni in modo specifico.

  • art. 1, comma 540, L. n. 228 del 2012

    Il termine di 220 giorni per la risposta del creditore va letto in relazione ai presupposti sostanziali richiesti dalla disciplina, non come causa automatica e generalizzata di annullamento del ruolo.

  • art. 3-bis, L. 21 gennaio 1994, n. 53

    Per la notifica telematica del ricorso è necessaria la produzione della documentazione attestante invio, accettazione e consegna tramite PEC.

  • art. 372 c.p.c.

    Le ricevute e gli allegati della notifica telematica possono essere prodotti fino all'udienza o all'adunanza camerale ai fini della prova del perfezionamento della notificazione.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notifica non è praticabile quando la notificazione sia inesistente e non semplicemente nulla.

  • art. 156 c.p.c.

    Il principio del raggiungimento dello scopo non sana la violazione di termini perentori o l'inesistenza della notificazione.

  • art. 379 c.p.c.

    La prova della notifica telematica può essere completata fino all'udienza di discussione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nell'adunanza camerale la Corte verifica d'ufficio la completezza delle produzioni e la sussistenza dei presupposti di ammissibilità.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    L'inammissibilità del ricorso consente la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Alla declaratoria di inammissibilità segue l'attestazione dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce la base del contributo unificato cui si aggiunge, in caso di inammissibilità, l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato via PEC, la prova del perfezionamento della notificazione richiede la produzione del messaggio, dei relativi allegati e delle ricevute di accettazione e consegna; la loro mancanza può integrare inesistenza della notificazione, non sanabile mediante costituzione meramente formale della controparte.
  • Il principio del raggiungimento dello scopo non opera per sanare la violazione di termini perentori né l'inesistenza della notificazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: deve riportare le deduzioni svolte nei gradi di merito e spiegare concretamente la violazione denunciata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Quando si invoca la procedura di sospensione della riscossione ex L. n. 228 del 2012, l'istanza amministrativa deve essere riprodotta o quanto meno riassunta in modo puntuale, evidenziando le cause estintive della pretesa tributaria allegate dal contribuente.
  • Il silenzio dell'agente della riscossione non determina automaticamente l'annullamento del ruolo se non risultano integrati i presupposti sostanziali richiesti dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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