Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18885/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per rapina aggravata commessa in data 9 agosto 2016. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'identificazione dell'autore del fatto, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato la presenza di un fratello a lui simile per aspetto e gestualità e il conflitto con la madre, le cui dichiarazioni erano state valorizzate ai fini dell'affermazione di responsabilità; dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità perché mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito quando la motivazione impugnata è logicamente e giuridicamente coerente. Il secondo motivo è stato reputato manifestamente infondato perché le circostanze attenuanti generiche risultavano già riconosciute dal Tribunale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche risultavano già riconosciute in primo grado, per cui la censura sul loro mancato riconoscimento era infondata.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi che sollecitano una nuova lettura del fatto e delle prove non sono deducibili in cassazione quando mirano a sostituire la valutazione dei giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito né una nuova lettura degli elementi di prova quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • La doglianza sull'identificazione dell'autore del reato è inammissibile se si limita a prospettare criteri alternativi di valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.
  • La censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata quando dagli atti risulti che tali circostanze siano state già concesse dal giudice di primo grado.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.