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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27362/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di conto corrente e conto anticipi intrattenuti da una cliente con un istituto di credito. La cliente aveva chiesto la rideterminazione del saldo, sostenendo che nel conto fossero stati addebitati importi riferiti a operazioni non autorizzate o con firme apocrife, e aveva inoltre contestato in primo grado anatocismo, interessi ultralegali e commissioni non pattuite; la banca aveva proposto domanda riconvenzionale per lo scoperto di conto. Il tribunale aveva rigettato la domanda della cliente e accolto la riconvenzionale della banca. In appello, la corte territoriale ha ritenuto definitivo il rigetto delle doglianze su anatocismo e commissioni, ma ha escluso che la banca potesse avvalersi delle operazioni contestate come prova del proprio credito, riformando così la condanna della cliente allo scoperto. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., perché la corte d'appello avrebbe deciso su un tema non devoluto, rigettando la domanda riconvenzionale nonostante l'appellante non avesse impugnato quel capo; 2) violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., per avere la corte ritenuto operante il disconoscimento di firme senza i presupposti di legge e senza che fosse stata chiesta verificazione; 3) omesso esame di fatti decisivi e motivazione incongrua, per non aver considerato la documentazione prodotta dalla banca e i collegamenti tra i soggetti coinvolti; 4) violazione delle norme sull'onere della prova e degli artt. 112 e 346 c.p.c., per avere ammesso una consulenza tecnica d'ufficio non riproposta e per essersi sostituita alla parte onerata della prova; 5) omesso esame e motivazione contraddittoria, perché la corte avrebbe escluso il credito della banca nonostante la documentazione prodotta dall'istituto di credito. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: la censura della cliente in appello investiva anche il titolo giustificativo delle poste che componevano il saldo, sicché la relativa domanda della banca era rimasta sub iudice. Ha invece accolto, nei limiti indicati, i motivi secondo, terzo e quinto: ha affermato che, quando la scrittura privata apparentemente sottoscritta viene prodotta in giudizio dalla stessa parte che ne contesta l'autenticità, non si applicano gli artt. 214 e ss. c.p.c. sul disconoscimento e sulla verificazione; grava invece su chi contesta la propria apparente sottoscrizione l'onere di provarne la falsità con i mezzi ordinari. Di conseguenza, le risultanze documentali relative alle operazioni contestate potevano essere utilizzate anche ai fini dell'accertamento del saldo e del credito della banca. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, ribadendo che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice e non soggetto alle regole sulla riproposizione delle istanze istruttorie come se fosse prova disponibile dalle parti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, per nuovo esame della sola domanda riconvenzionale della banca e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo parzialmente: ha rigettato il primo motivo, ha dichiarato inammissibile il quarto, e ha accolto il secondo, il terzo e il quinto nei limiti della motivazione. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio per riesaminare la domanda riconvenzionale della banca tenendo conto che, nel caso di scrittura privata prodotta dalla stessa parte che ne contesta la firma, non operano gli artt. 214-216 c.p.c. e che il giudice del rinvio deve valutare le risultanze documentali ai fini della ricostruzione del saldo del conto e del credito della banca, secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti di conto corrente con domande contrapposte.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la censura in appello comprendeva anche il titolo delle poste confluite nel saldo.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che la corte d'appello avrebbe deciso oltre i limiti del devoluto; la Corte di cassazione ha escluso la violazione.

  • art. 214 c.p.c.

    La disciplina del disconoscimento della scrittura privata non si applica quando il documento è prodotto in giudizio dalla parte che ne contesta l'autenticità.

  • art. 215 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 214 c.p.c. per escludere l'onere della controparte di chiedere verificazione nel caso di scrittura prodotta dall'apparente sottoscrittore.

  • art. 216 c.p.c.

    La verificazione non è dovuta quando la contestazione riguarda una scrittura privata prodotta dalla stessa parte che ne lamenta la falsità; l'onere probatorio resta a carico di chi contesta la firma.

  • art. 1832 c.c.

    La mancata contestazione degli estratti conto nel termine può consolidarne l'efficacia probatoria, ma ciò non impedisce di contestare specifiche operazioni illegittime nel contesto della domanda di ricalcolo del saldo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per ribadire il riparto dell'onere della prova nelle contrapposte domande di saldo e ripetizione: ciascuna parte deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; i relativi motivi sono stati scrutinati solo in parte e accolti nei limiti indicati.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura contrastava con orientamenti di legittimità consolidati sulla natura della c.t.u.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la rinuncia a istanze istruttorie non riproposte; la Corte ha escluso che operi in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Citate le memorie depositate nel procedimento camerale di legittimità.

  • art. 183 c.p.c.

    Riferito alla tardività delle deduzioni nuove rispetto alla fase di primo grado.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato per affermare che l'efficacia della scrittura privata presuppone, nel caso concreto, che il documento sia prodotto dall'altra parte e non dall'apparente sottoscrittore.

  • art. 2041 c.c.

    Citato solo incidentalmente nel richiamo giurisprudenziale sulla prova dell'inesistenza di una giusta causa nell'azione di ripetizione dell'indebito.

Massime di principio

  • Quando la scrittura privata apparentemente sottoscritta è prodotta in giudizio dalla stessa parte che ne contesta l'autenticità, non si applicano gli artt. 214 ss. c.p.c. sul disconoscimento e sulla verificazione: l'onere di provare la falsità della firma resta a carico di chi la contesta, con i mezzi ordinari di prova.
  • Nel giudizio di conto corrente con domande contrapposte di ricalcolo/ripetizione dell'indebito e di pagamento del saldo, ciascuna parte è onerata della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa; la mancata produzione di una parte della documentazione non giova automaticamente a una delle due parti, ma impone la ricostruzione del rapporto per il periodo documentato secondo gli elementi disponibili.
  • La mancata produzione di estratti conto di un segmento del rapporto non impedisce, di per sé, una decisione sul saldo sulla base degli estratti successivi; in assenza di elementi per ricostruire il periodo non documentato, il saldo iniziale del primo estratto disponibile può essere azzerato ai fini del nuovo calcolo.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non una prova nella disponibilità delle parti; la sua mancata ammissione o l'uso in appello non si governano con le regole sulla rinuncia delle prove dedotte dalle parti.
  • Nel giudizio di impugnazione, la verifica della devoluzione va condotta in base al contenuto sostanziale delle censure: se l'appellante contesta il titolo delle poste che hanno generato il saldo, la domanda riconvenzionale di pagamento della banca resta sub iudice nei limiti di tali contestazioni.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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