Cassazione Penale, Sentenza n. 7279/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per le seguenti censure: 1) nullità dell'ordinanza del 7 giugno 2019 per omessa considerazione del DVD prodotto dalla persona offesa e visto in udienza; 2) violazione dell'art. 6 CEDU per mancata possibilità di difendersi dopo la riqualificazione del fatto da furto in abitazione a ricettazione; 3) violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata e rituale contestazione della nuova qualificazione di ricettazione; 4) vizio di qualificazione ai sensi dell'art. 712 c.p. (i beni non sarebbero "tracciabili" e mancherebbe il dolo di ricettazione, potendo trattarsi al più di colpa contravvenzionale); 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto irrilevante la contestata omissione sul DVD perché il video non permetteva l'identificazione dei soggetti e non ha inciso sul giudizio, che si è fondato sugli esiti della perquisizione domiciliare che ha rinvenuto oggetti asportati. Ha confermato la legittimità della riqualificazione in ricettazione operata dalla Corte territoriale, richiamando la possibilità per il giudice d'appello di qualificare diversamente la condotta se ciò non aggrava il trattamento sanzionatorio o i termini di prescrizione. Ha inoltre ritenuto che l'imputato non ha giustificato il possesso dei beni e quindi sussisteva l'elemento soggettivo della ricettazione; ha giudicato inammissibile la doglianza sulle attenuanti generiche poiché l'appello era generico e il tribunale aveva motivato il diniego valorizzando i precedenti e la recidiva; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6 (diritto a un giusto processo)
La Corte ha ritenuto che la riqualificazione della fattispecie in sede d'appello non abbia violato l'art. 6 CEDU, in quanto la diversa qualificazione non ha comportato un aggravamento della posizione sostanziale dell'imputato né ha impedito l'esercizio del contraddittorio, essendo possibile la censura in Cassazione
Codice di procedura penale, art. 521
Secondo la Corte, la riqualificazione in sede d'appello è consentita nei limiti in cui non determini un peggioramento sanzionatorio; la doglianza sul difetto di contestazione della ricettazione è stata ritenuta infondata perché la diversa qualificazione non ha violato regole di tutela processuale rilevanti
La contestazione relativa alla natura dei beni e alla tracciabilità è stata respinta: la Corte ha ritenuto che l'imputato non abbia giustificato il possesso dei beni preziosi reperiti, sicché è ravvisabile la volontà di occultarne la provenienza e quindi il dolo richiesto per la ricettazione
La Corte ha giudicato inammissibile la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche perché l'appello difensivo era generico e non ha confutato la motivazione del tribunale che aveva escluso il beneficio in ragione dei numerosi precedenti e della recidiva
Giurisprudenza CEDU, Drassich c. Italia (11/12/2007)
Richiamata quale principio: la diversa qualificazione del fatto in sede di appello non costituisce automaticamente compressione del diritto al contraddittorio, purché non comporti un peggioramento della posizione dell'imputato
Massime di principio
- Il giudice d'appello può riqualificare la fattispecie ascritta all'imputato purché la nuova qualificazione non peggiori il trattamento sanzionatorio né i termini di prescrizione: in tali casi non è automaticamente violato l'art. 6 CEDU.
- Per contestare la validità di una prova (es. video/DVD) è necessario mostrare il concreto pregiudizio per il giudizio: materiali non identificativi possono essere ritenuti irrilevanti e non incidere sulla decisione.
- Nelle ipotesi di ricettazione, la procura deve dimostrare, anche indirettamente, l'elemento soggettivo (la consapevolezza dell'illecita provenienza); il semplice possesso di beni provento di furto, se non giustificato dall'imputato, può legittimare la ricostruzione del dolo.
- Le censure in cassazione che risultano generiche o non specificamente confrontate con la motivazione di merito sono spesso dichiarate inammissibili: è necessario un preciso articolato critico della motivazione impugnata.
- La richiesta di riconoscimento di circostanze attenuanti generiche deve essere adeguatamente motivata in appello e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; la mera evocazione di circostanze di stile può risultare inammissibile.
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