Sentenza n. 640/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del decreto della Prefettura di Cosenza - Ufficio Territoriale del Governo del 27 agosto 2025 prot. n. -OMISSIS- con cui la società ricorrente è stata sottoposta a misure amministrative di prevenzione collaborativa per un periodo di dodici mesi e di tutti gli atti presupposti, ivi compresa la comunicazione prefettizia del 9 luglio 2025, connessi e consequenziali; con vittoria di spese e compensi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio che ha applicato alla società misure di prevenzione collaborativa per dodici mesi, con nomina di un esperto, nonché il precedente preavviso di cancellazione dalla white list
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, con il quale, invece della cancellazione dalla white list, le sono state applicate misure di prevenzione collaborativa per dodici mesi in ragione di elementi desunti da intercettazioni e da un'ordinanza cautelare penale, ritenuti indicativi di una possibile agevolazione occasionale dell'organizzazione criminale da parte del legale rappresentante. Con il primo motivo è stato dedotto l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, assumendo che il provvedimento si limitasse a richiamare i numeri dell'ordinanza cautelare senza esporre i fatti rilevanti e senza considerare le dichiarazioni della persona offesa dal reato di estorsione. Con il secondo motivo è stata dedotta la contraddittorietà e illogicità dell'azione amministrativa, poiché il preavviso avrebbe dato per certa un'intesa tra il legale rappresentante e l'organizzazione criminale, mentre il provvedimento definitivo avrebbe parlato di una possibile intesa; inoltre, secondo la ricorrente, sarebbe stato illogico ipotizzare l'accordo, considerato che il rapporto contrattuale con la persona offesa era già in corso e che il soggetto ritenuto estorsore non avrebbe potuto ignorare lo svolgimento del servizio. È stata altresì contestata la rilevanza di fatti emersi da indagini penali alle quali la società e il suo amministratore non risultavano formalmente sottoposti. La richiesta istruttoria di acquisizione integrale delle intercettazioni è stata reiterata in giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha preliminarmente respinto la richiesta di acquisizione delle intercettazioni, ritenendola non indispensabile poiché il loro contenuto risultava sufficientemente indicato, anche testualmente, nella nota del Comando Provinciale dei Carabinieri del 21 maggio 2025. Ha poi chiarito che la prevenzione collaborativa presuppone una situazione di agevolazione mafiosa occasionale, distinta dal condizionamento stabile e perdurante proprio dell'interdittiva, e costituisce uno strumento di self cleaning e di recupero alla legalità dell'impresa non completamente compromessa. Il motivo sul travisamento è stato ritenuto infondato: il decreto richiamava per relationem le risultanze dell'attività intercettativa e dell'ordinanza cautelare, elementi già rappresentati alla società nel preavviso e da essa puntualmente contestati; inoltre, tali elementi non risultavano incompatibili con la denuncia della persona offesa. Anche la censura di contraddittorietà è stata respinta. La diversa formulazione tra preavviso e provvedimento definitivo, da "intesa" a "possibile intesa", non incideva sull'esito della valutazione e risultava coerente con il fatto che gli elementi erano ancora oggetto di accertamento penale. Le ulteriori apparenti contraddizioni erano superabili alla luce della relazione dei Carabinieri: il soggetto ritenuto vicino alla cosca si sarebbe inserito in un rapporto contrattuale già esistente, prospettando il mantenimento del rapporto ma pretendendo pagamenti puntuali e il versamento di metà del compenso in caso di ritardo. Il TAR ha infine affermato che la valutazione prefettizia antimafia è esercizio di discrezionalità tecnica autonomo e distinto dall'accertamento penale; pertanto, l'assenza di un processo penale a carico dell'amministratore o della società non impedisce all'amministrazione di svolgere una propria valutazione, purché rispettosa dei limiti di logicità e ragionevolezza.
Norme richiamate
Quando accerta che i tentativi d’infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, [il Prefetto] prescrive all'impresa, società o associazione interessata [...] l'osservanza [...] di una o più delle seguenti misure
La norma consente di applicare misure di prevenzione collaborativa quando l'infiltrazione mafiosa si traduce in un'agevolazione occasionale, imponendo misure organizzative, obblighi informativi e, se necessario, la nomina di esperti per sostenere il percorso di recupero alla legalità.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
È richiamato quale base del preavviso di cancellazione dell'iscrizione nella white list, ma la decisione si concentra sui presupposti e sulla legittimità delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis.
artt. 6, 7 e 24-ter d.lgs. 231/2001
Sono richiamati dall'art. 94-bis come possibili riferimenti per le misure organizzative finalizzate a rimuovere e prevenire le cause dell'agevolazione occasionale.
È richiamato dall'art. 94-bis per le modalità di pagamento relative al conto corrente dedicato eventualmente imposto tra le misure di prevenzione collaborativa.
Massime di principio
- La prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 presuppone una situazione di agevolazione mafiosa occasionale, caratterizzata dalla sporadicità del fattore critico e dall'assenza di elementi indicativi di contatti stabili e perduranti con la criminalità organizzata.
- La prevenzione collaborativa ha finalità di self cleaning e di recupero alla legalità dell'impresa non completamente compromessa dal contagio mafioso, distinguendosi dalle misure ablatorie fondate su un condizionamento o una strumentalizzazione dell'impresa rispetto alla criminalità organizzata.
- Il Prefetto può fondare la valutazione antimafia su elementi derivanti da intercettazioni e da atti di un procedimento penale richiamati per relationem, purché il contenuto rilevante sia sufficientemente indicato e portato a conoscenza dell'impresa, consentendole un'effettiva interlocuzione procedimentale e processuale.
- La diversa qualificazione provvisoria di un elemento indiziario nel preavviso e nel provvedimento finale, quale intesa certa o possibile intesa, non determina di per sé contraddittorietà quando dipenda dal carattere ancora sub iudice degli accertamenti penali e non alteri il nucleo sostanziale della valutazione prefettizia.
- La valutazione prefettizia antimafia costituisce esercizio di discrezionalità tecnica autonomo rispetto all'accertamento penale; l'assenza di un processo penale a carico dell'impresa o del suo amministratore non impedisce l'adozione di misure antimafia, purché la valutazione amministrativa resti entro i limiti di logicità e ragionevolezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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