Cassazione Civile, Ordinanza n. 09852/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’ammissione al passivo di un credito derivante da un contratto di anticipazione bancaria regolato in conto corrente e da un mutuo chirografario. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in parte e in via chirografaria, applicando la falcidia prevista dalla proposta concordataria già omologata, ritenendo che il fallimento fosse stato dichiarato legittimamente senza previa risoluzione del concordato e che, alla data del fallimento, fosse ormai spirato il termine per chiedere la risoluzione ex art. 186 l. fall. Il Tribunale di Parma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo, confermando la decisione del giudice delegato e ritenendo che spettasse al creditore dimostrare un diverso dies a quo per il decorso del termine annuale per la risoluzione del concordato, prova non fornita. In cassazione la società ricorrente ha dedotto quattro motivi: violazione della disciplina sulla consecuzione delle procedure e sugli effetti sostanziali del fallimento; violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma; violazione delle norme sugli effetti della dichiarazione di fallimento senza previa risoluzione del concordato nei confronti dei creditori concordatari; erronea e indeterminata individuazione del termine delle operazioni liquidatorie e del termine per la risoluzione del concordato, oltre a omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 115 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, la mancanza di una procura speciale alle liti, essendo quella in atti una procura generale. Ha poi affermato che i primi tre motivi erano comunque inammissibili perché investivano questioni già risolte dalla giurisprudenza di legittimità in modo conforme alla decisione impugnata; in particolare, è stato richiamato il principio per cui il debitore già ammesso a concordato preventivo omologato, se insolvente, può essere dichiarato fallito anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l. fall. Inoltre, sul regime della falcidia del credito insinuato al passivo in ipotesi di fallimento omisso medio, la Corte ha ribadito che l’effetto esdebitatorio parziale non viene meno se il fallimento è dichiarato quando il termine per chiedere la risoluzione del concordato è già scaduto. Il primo motivo è stato anche ritenuto estraneo alla ratio decidendi del decreto impugnato. Quanto al quarto motivo, la Corte ha osservato che la ricorrente sollecitava una rivalutazione di merito del dies a quo per il decorso del termine annuale, operazione preclusa al giudice di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine per chiedere la risoluzione del concordato rileva ai fini della persistenza o meno dell’effetto falcidiatorio del piano omologato; il fallimento dichiarato dopo la sua scadenza lascia ferma la falcidia concordataria.
artt. 5, 6, 64, 67, 69-bis, 93, 161, 168, 173, 180, 181, 184, 185, 186 l. fall.
Sono norme richiamate dal ricorrente a sostegno delle censure, ma la Corte le ritiene non idonee a scalfire un orientamento di legittimità già consolidato sulla consecutio tra concordato e fallimento omisso medio e sugli effetti del concordato sul credito insinuato.
Richiamati nelle censure sul riparto dell’onere della prova e sul giudicato, ma non conducano a cassazione poiché la decisione di merito si è attenuta ai principi consolidati.
Richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisi una violazione decisiva.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte esclude che si possa utilizzare il vizio per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
nn. 3, 4, 5; art. 360-bis c.p.c.
Il ricorso è ritenuto inammissibile anche perché i motivi si risolvono in questioni già decise dalla giurisprudenza conforme o in richieste di rivalutazione di merito precluse in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È posto a carico della ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel fallimento cd. omisso medio, il debitore già ammesso a concordato preventivo omologato può essere dichiarato fallito anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato, se viene accertata l’insolvenza nei pagamenti concordatari.
- In tema di insinuazione al passivo successiva al fallimento omisso medio, l’effetto esdebitatorio o falcidiante del concordato resta fermo se, al momento del fallimento, era già decorso il termine per chiedere la risoluzione ex art. 186 l. fall.
- Se la ratio decidendi del provvedimento impugnato si fonda su un preciso accertamento sul decorso del termine per la risoluzione del concordato, sono inammissibili le censure che non si confrontano con tale specifica ragione decisoria.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze documentali per rideterminare il dies a quo di un termine processuale o sostanziale, quando la censura mira in realtà a un diverso apprezzamento del merito.
- La mancanza di una procura speciale alle liti, quando richiesta per il ricorso per cassazione, determina l’inammissibilità del ricorso.
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