Cassazione Penale, Ordinanza n. 23888/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato, tramite il difensore di fiducia, ha impugnato l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza di accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 4-bis ord. pen. Il tribunale aveva ritenuto che residuassero ancora spazi di collaborazione in relazione a un reato di estorsione aggravata, osservando che l'indicazione dei nomi sarebbe stata rilevante anche per escludere il concorso nel reato. Nel ricorso per cassazione si deduceva violazione degli artt. 4-bis, commi 1 e 1-bis, e 58-ter ord. pen., nonché vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la collaborazione fosse impossibile o comunque inesigibile e contestando la valutazione del giudice di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi si limitassero a riproporre censure di merito e a contestare in fatto la valutazione del tribunale di sorveglianza, senza misurarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa dell'istanza di collaborazione impossibile o inesigibile e del relativo regime ostativo ai benefici.
Richiamato dal ricorrente quale parametro per sostenere la collaborazione impossibile o inesigibile.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
La censura di legittimità deve colpire uno specifico vizio di motivazione; la mera riproposizione di questioni di merito esula dal giudizio di cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è aspecifico quando non si confronta con le ragioni argomentative poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi a ripetere censure già disattese.
- È inammissibile il ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione, chieda una nuova valutazione del merito e una rilettura degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito né adottare parametri ricostruttivi alternativi ritenuti dal ricorrente più plausibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa, il versamento alla cassa delle ammende.
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