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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04932/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili di fatti avvenuti all'interno di un istituto penitenziario. Il primo ricorrente contestava: 1) la motivazione sulla configurabilità del concorso nel delitto di rapina, sostenendo che la propria partecipazione non fosse stata dimostrata; 2) la qualificazione giuridica del fatto, assumendo che si trattasse di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non di rapina; 3) la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; 4) il diniego della causa di particolare tenuità del fatto, come risultante dalla riformulazione seguita alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024. Il secondo ricorrente contestava: 1) la mancata riqualificazione del fatto contestato come violenza o resistenza a pubblico ufficiale anziché rapina; 2) la motivazione di responsabilità per il reato di danneggiamento/condotta distruttiva contestata ex art. 424 c.p.; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i motivi del primo ricorso per lo più non specifici o manifestamente infondati, valorizzando i filmati di videosorveglianza, la programmazione dell'azione, la divisione dei ruoli tra correi e il contributo causale nell'aggressione e nella sottrazione delle chiavi. Quanto al secondo ricorso, la Corte ha ritenuto generiche le censure sulla riqualificazione e sulla responsabilità per il fatto ex art. 424 c.p., e infondata la doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, reputando congrua la motivazione del giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la sentenza di condanna pronunciata in appello. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che i motivi non superassero il vaglio di specificità e, per le censure esaminate nel merito, li ha considerati infondati alla luce della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La condotta è stata qualificata come rapina: la violenza finalizzata a sottrarre le chiavi a un pubblico ufficiale integra il delitto, non essendo decisivo il fine ulteriore perseguito dagli imputati.

  • art. 393 c.p.

    È stata esclusa la qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perché la violenza e le modalità dell'azione hanno oltrepassato il limite del ragionevole esercizio di un preteso diritto.

  • art. 337 c.p.

    È stata ritenuta infondata la richiesta di riqualificazione del fatto in resistenza a pubblico ufficiale, poiché la condotta presentava gli estremi dello spossessamento violento con finalità di profitto/utilità.

  • art. 424 c.p.

    La Corte ha ritenuto generica la censura sulla responsabilità per questo reato, senza entrare nel merito della sua configurazione oltre a confermare la motivazione del giudice di merito.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

  • art. 131-bis c.p.

    È stata esclusa l'applicazione della particolare tenuità del fatto in ragione delle concrete modalità della condotta, ritenute incompatibili con la particolare tenuità.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimamente motivato con congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito.

  • art. 625 c.p.

    È richiamato indirettamente nel riferimento alla rapina, senza specifica analisi autonoma nel testo.

  • art. 1 c.p.

    Non risulta richiamato nel testo.

  • art. 192 c.p.p.

    Non risulta richiamato nel testo.

  • art. 56 c.p.

    Non risulta richiamato nel testo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si risolva nella mera riproposizione delle censure già respinte in appello, senza una critica argomentata e specifica alla motivazione impugnata.
  • La distinzione tra rapina ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento intenzionale e dalle concrete modalità della condotta: violenza o minaccia sproporzionate e gratuite, estranee a un ragionevole esercizio del diritto, conducono alla qualificazione più grave.
  • La prova del concorso nel reato può desumersi anche da immagini di videosorveglianza e dal ruolo complementare svolto dall'imputato nella fase esecutiva, quando emerga un contributo causale apprezzabile e la consapevole partecipazione al piano criminoso.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice di merito può negare la particolare tenuità valorizzando le concrete modalità della condotta, specie quando l'azione sia pluripersonale, violenta e inserita in un contesto di particolare allarme sociale.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da un riferimento congruo agli elementi ritenuti rilevanti o decisivi, senza necessità di una motivazione analitica su ogni profilo dedotto dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaViolenza privataCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaParte generale
IstitutiConcorso di personeParticolare tenuità del fatto

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