Cassazione Penale, Ordinanza n. 04932/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili di fatti avvenuti all'interno di un istituto penitenziario. Il primo ricorrente contestava: 1) la motivazione sulla configurabilità del concorso nel delitto di rapina, sostenendo che la propria partecipazione non fosse stata dimostrata; 2) la qualificazione giuridica del fatto, assumendo che si trattasse di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non di rapina; 3) la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; 4) il diniego della causa di particolare tenuità del fatto, come risultante dalla riformulazione seguita alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024. Il secondo ricorrente contestava: 1) la mancata riqualificazione del fatto contestato come violenza o resistenza a pubblico ufficiale anziché rapina; 2) la motivazione di responsabilità per il reato di danneggiamento/condotta distruttiva contestata ex art. 424 c.p.; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i motivi del primo ricorso per lo più non specifici o manifestamente infondati, valorizzando i filmati di videosorveglianza, la programmazione dell'azione, la divisione dei ruoli tra correi e il contributo causale nell'aggressione e nella sottrazione delle chiavi. Quanto al secondo ricorso, la Corte ha ritenuto generiche le censure sulla riqualificazione e sulla responsabilità per il fatto ex art. 424 c.p., e infondata la doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, reputando congrua la motivazione del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la sentenza di condanna pronunciata in appello. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che i motivi non superassero il vaglio di specificità e, per le censure esaminate nel merito, li ha considerati infondati alla luce della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
Norme richiamate
La condotta è stata qualificata come rapina: la violenza finalizzata a sottrarre le chiavi a un pubblico ufficiale integra il delitto, non essendo decisivo il fine ulteriore perseguito dagli imputati.
È stata esclusa la qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perché la violenza e le modalità dell'azione hanno oltrepassato il limite del ragionevole esercizio di un preteso diritto.
È stata ritenuta infondata la richiesta di riqualificazione del fatto in resistenza a pubblico ufficiale, poiché la condotta presentava gli estremi dello spossessamento violento con finalità di profitto/utilità.
La Corte ha ritenuto generica la censura sulla responsabilità per questo reato, senza entrare nel merito della sua configurazione oltre a confermare la motivazione del giudice di merito.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
È stata esclusa l'applicazione della particolare tenuità del fatto in ragione delle concrete modalità della condotta, ritenute incompatibili con la particolare tenuità.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimamente motivato con congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito.
È richiamato indirettamente nel riferimento alla rapina, senza specifica analisi autonoma nel testo.
Non risulta richiamato nel testo.
Non risulta richiamato nel testo.
Non risulta richiamato nel testo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si risolva nella mera riproposizione delle censure già respinte in appello, senza una critica argomentata e specifica alla motivazione impugnata.
- La distinzione tra rapina ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento intenzionale e dalle concrete modalità della condotta: violenza o minaccia sproporzionate e gratuite, estranee a un ragionevole esercizio del diritto, conducono alla qualificazione più grave.
- La prova del concorso nel reato può desumersi anche da immagini di videosorveglianza e dal ruolo complementare svolto dall'imputato nella fase esecutiva, quando emerga un contributo causale apprezzabile e la consapevole partecipazione al piano criminoso.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice di merito può negare la particolare tenuità valorizzando le concrete modalità della condotta, specie quando l'azione sia pluripersonale, violenta e inserita in un contesto di particolare allarme sociale.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da un riferimento congruo agli elementi ritenuti rilevanti o decisivi, senza necessità di una motivazione analitica su ogni profilo dedotto dalla difesa.
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