Cassazione Civile, Ordinanza n. 13881/2025 del 25/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal fermo/sospensione amministrativa di una parte di un rimborso IVA richiesto da una società poi in concordato preventivo e successivamente ceduto alle resistenti. L'Ufficio aveva inizialmente sospeso il rimborso per l'esistenza di carichi tributari pendenti; dopo un primo contenzioso definito con annullamento del provvedimento cautelare, l'Amministrazione aveva nuovamente sospeso il rimborso per un diverso e più rilevante carico riferito al periodo d'imposta 2007, derivante da avviso di accertamento divenuto definitivo verso la società coobbligata. Le cessionarie del credito impugnavano anche questo secondo provvedimento e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo non opponibili in compensazione crediti tributari anteriori all'apertura della procedura concordataria rispetto al credito IVA chiesto a rimborso. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 23 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente applicato gli artt. 56 e 169 l. fall. e che, in materia di concordato preventivo, l'Amministrazione può opporre in compensazione i propri crediti se anteriori alla data di apertura della procedura quando anche il credito IVA del contribuente è anteriore a tale data, essendo irrilevante la sola successiva liquidità/esigibilità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo unico, osservando che, secondo la giurisprudenza consolidata, nel concordato preventivo la compensazione è ammessa solo tra crediti sorti entrambi prima dell'apertura della procedura oppure entrambi sorti dopo, mentre non è consentita la compensazione tra un credito della massa sorto dopo l'apertura e un credito concorsuale anteriore. Nel caso concreto, la sentenza di merito aveva accertato che sia il credito IVA chiesto a rimborso sia i crediti opposti dall'Ufficio si riferivano a periodi d'imposta precedenti alla data di apertura della procedura concordataria; pertanto la CTR aveva errato nel escludere la compensabilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata integralmente con rinvio al giudice di merito per nuovo esame alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997
provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69, comma 6 del r.d. n. 2440 del 1923 ... oggetto del presente giudizio emanato ai sensi dell’art. 23 del d. Lgs. n. 472 del 1997
richiamato come base del provvedimento amministrativo di sospensione/fermo del rimborso e del relativo sindacato processuale
consente la compensazione nel concorso solo nei limiti in cui i crediti siano sorti secondo il criterio temporale rilevante rispetto all'apertura della procedura; applicabile anche ai crediti erariali
estende al concordato preventivo il regime dell'art. 56 l. fall., fissando come data di cut off l'apertura della procedura
richiamato per precisare che la liquidità ed esigibilità possono maturare anche successivamente, purché il fatto genetico dei crediti sia anteriore alla procedura
citato per descrivere, nel fallimento, la diversa titolarità del credito del fallito prima dell'apertura rispetto al credito della massa formatosi in corso di procedura
norma posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, la compensazione ex artt. 56 e 169 l. fall. è ammessa solo se i crediti contrapposti risultano entrambi sorti prima dell'apertura della procedura oppure entrambi sorti dopo; la data rilevante è quella di apertura della procedura, non quella di formale iscrizione a ruolo o di notifica degli atti successivi.
- La liquidità ed esigibilità del credito possono anche perfezionarsi dopo l'apertura della procedura senza impedire la compensazione, purché il fatto genetico dei crediti sia anteriore alla cut off processuale.
- In materia tributaria concorsuale, il credito IVA del contribuente o del cessionario e il controcredito erariale devono essere valutati in base alla loro collocazione temporale rispetto alla procedura: crediti concorsuali si compensano con debiti concorsuali, crediti della massa con debiti della massa; non è ammessa la commistione tra le due categorie.
- Nel sindacato di legittimità, è censurabile la decisione di merito che escluda la compensazione ignorando la collocazione temporale dei crediti rispetto all'apertura del concordato, quando tale dato sia pacifico o già accertato in fatto.
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