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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10681/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dalla destrezza. Il motivo unico denunciava vizi motivazionali circa la sussistenza dell'aggravante della destrezza. In corso di ricorso il Procuratore Generale ha chiesto l'esclusione dell'aggravante e il difensore ha depositato la remissione di querela con accettazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso in quanto l'aggravante della destrezza non sussiste: dal fatto emergeva che la vittima era stata disattenta e la borsa era stata asportata dal carrello, circostanza che configura un approfittamento dell'inattività della persona offesa e non una condotta dotata di particolari abilità o astuzia. Per l'esclusione dell'aggravante e per la remissione di querela intervenuta dopo la proposizione del ricorso, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato (furto semplice estinto per remissione di querela). Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 4 c.p.

    aggravante della destrezza

    L'aggravante richiede che l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore; non è sufficiente l'approfittare di una situazione di disattenzione non provocata dalla condotta dell'agente.

  • art. 340 c.p.p.

    disciplina sulle spese del procedimento

    Richiamata in relazione alla possibilità di pattuire diversamente la ripartizione delle spese; in assenza di accordo, le spese sono state poste a carico del querelato.

  • Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017 (Quarticelli)

    richiamata nella motivazione

    Conferma il principio che la destrezza richiede conducte attiva e abilità, e che l'uso di un momento di distrazione della vittima, se non accompagnato da una tecnica volta ad eludere la sorveglianza, non integra l'aggravante.

Massime di principio

  • L'aggravante della destrezza si applica solo quando l'agente usa particolari abilità, astuzia o tecniche per eludere la sorveglianza del detentore; l'approfittare di una disattenzione non provocata non è sufficiente.
  • Se la querela viene rimessa e la remissione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, questo può determinare l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando il reato è procedibile a querela di parte.
  • In impugnazioni che contestano aggravanti, è determinante la ricostruzione fattuale: evidenze che dimostrino mancanza di abilità o tecnica da parte dell'agente favoriscono l'esclusione dell'aggravante.
  • La postura del Procuratore Generale (richiesta di esclusione dell'aggravante) può agevolare l'accoglimento del ricorso, ma la remissione di querela, se accettata, ha effetto estintivo autonomo.
  • Sulle spese processuali vale la regola ordinaria salvo diverso accordo tra le parti; in assenza di accordo le spese possono essere poste a carico del querelato.

Testo integrale

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