Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07248/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

L'acquirente di un fondo ha convenuto in giudizio il soggetto che aveva impedito l'esercizio del passaggio su una strada carraia attraversante un terreno di terzi, chiedendo l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio e il ripristino dello stato dei luoghi. Il Tribunale aveva però dichiarato l'esclusiva proprietà della strada in capo all'attore e aveva compensato le spese. In appello, la decisione è stata riformata: la Corte territoriale ha accolto l'appello incidentale degli eredi del soggetto che aveva materialmente ostacolato il transito, rilevando la violazione dell'art. 112 c.p.c. e respingendo sia la domanda confessoria di servitù, perché il diritto di transito non risultava dal rogito di acquisto né dal preliminare e, al più, il passaggio era stato esercitato per tolleranza del proprietario, sia la domanda di costituzione di servitù coattiva, perché mancava il presupposto dell'interclusione del fondo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che l'appellante incidentale non fosse legittimato a contestare l'appartenenza esclusiva del bene, questione riferibile solo alla formale intestataria; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo che la Corte avesse erroneamente negato l'interclusione pur a fronte della consulenza tecnica; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, perché la Corte aveva confermato la compensazione di primo grado nonostante la sua asserita vittoria. Il controricorso è stato proposto dal venditore e dagli altri soggetti costituiti; un'ulteriore parte intimata non ha resistito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il convenuto aveva interesse e legittimazione a contestare la titolarità attiva del rapporto controverso, poiché era stato convenuto per avere impedito il transito e la contestazione della proprietà era funzionale anche al rigetto della domanda ripristinatoria. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, perché la questione dell'esistenza di una via di accesso e quindi dell'assenza di interclusione era stata effettivamente esaminata dalla sentenza impugnata; il ricorrente mirava solo a un diverso apprezzamento delle risultanze tecniche, inammissibile in sede di legittimità come vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. Il terzo motivo è stato assorbito, essendo espressamente subordinato all'accoglimento dei primi due. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese di lite e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La parte convenuta a fronte di una domanda che incide anche sulla titolarità del rapporto controverso ha interesse e legittimazione a contestare la qualità attiva dell'attore, quando tale contestazione sia funzionale a ottenere il rigetto della domanda principale e delle conseguenti statuizioni ripristinatorie.

  • art. 112 c.p.c.

    La sentenza di appello richiama la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Cassazione non interviene nel merito di tale profilo, limitandosi a esaminare i motivi di ricorso proposti.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica; è necessario che un fatto decisivo non sia stato affatto esaminato dal giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese, formulata in via dipendente dall'accoglimento degli altri motivi, resta assorbita se i motivi precedenti sono rigettati.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Chi è convenuto in giudizio per avere ostacolato l'esercizio di un preteso diritto di passaggio è legittimato a contestare, anche in appello, la titolarità attiva del diritto dedotto dall'attore quando tale contestazione sia strumentale al rigetto della domanda e delle misure ripristinatorie conseguenti.
  • La servitù di passaggio non può essere riconosciuta se non risulta dal titolo di acquisto o da altri elementi idonei, e il mero uso tollerato del passaggio da parte del proprietario non è sufficiente a fondare il diritto reale.
  • La servitù coattiva presuppone la dimostrazione dell'interclusione del fondo; se dagli accertamenti di merito risulta comunque l'esistenza di un accesso al fondo, anche se meno comodo o più lungo, il requisito non sussiste.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando un fatto storico decisivo non sia stato esaminato dal giudice di merito; non consente di ottenere una rivalutazione delle risultanze tecniche o probatorie.
  • Le censure sulle spese di lite che dipendano dall'accoglimento di altri motivi restano assorbite quando il ricorso è integralmente rigettato.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.