Cassazione Penale, Sentenza n. 29627/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'appello che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado, denunciando violazione degli artt. 163, 164 e 168 c.p. e degli artt. 597 e 605 c.p.p. Deduce che la revoca disposta dalla Corte territoriale ha violato il divieto di reformatio in peius poiché il Pubblico Ministero non aveva impugnato e, soprattutto, la Corte d'appello non ha verificato se il Tribunale che aveva concesso il beneficio fosse o meno a conoscenza, documentalmente, delle cause ostative che renderebbero illegittimo il beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena. Ha ritenuto che il giudice d'appello può revocare d'ufficio la sospensione solo se siano presenti cause ostative non documentalmente note al giudice di primo grado e solo dopo una doverosa verifica. Dalla sentenza impugnata non risultava che la Corte di appello avesse effettuato tale verifica; perciò la Cassazione ha annullato la parte della sentenza che revocava la sospensione condizionale e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina per eseguire la verifica omessa.
Norme richiamate
Richiamato nel ricorso insieme ad altre norme sul regime della sospensione condizionale; nella decisione è menzionato come parte delle disposizioni di riferimento relative al beneficio della sospensione.
Contiene le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale. La Corte ha affermato che, se il beneficio è stato concesso in presenza di tali cause, la revoca è giustificata salvo che le cause non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio.
La revoca della sospensione prevista dall'art. 168, comma 3, ha natura dichiarativa: riguarda effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento, sia dal giudice della cognizione sia dal giudice dell'esecuzione.
«quando appellante è il solo imputato, il giudice non può [...] revocare benefici [...]»
Norma che attua il divieto di reformatio in peius quando ricorre il solo appellante (l'imputato). La Corte osserva tuttavia che tale divieto non esclude, nei casi consentiti dalla disciplina esecutiva, la revoca dichiarativa del beneficio se sussistono cause ostative non documentalmente note al primo giudice.
Richiamato come norma nella doglianza sull'appello: è parte del quadro normativo limitativo delle modifiche in peius in sede di appello; la Corte lo considera nel bilanciamento tra divieto di reformatio in peius e potere di revoca dichiarativa per cause ostative.
art. 674, comma 1-bis cod. proc. pen.
«Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio».
Disciplina della fase esecutiva che autorizza il giudice dell'esecuzione a revocare il beneficio se è stato concesso in presenza di cause ostative non documentalmente note al giudice di cognizione; la Corte ha esteso, per ragioni di economia processuale e in conformità alla giurisprudenza di legittimità, il principio anche al giudice d'appello in sede di cognizione, ma imponendo l'obbligo di verifica documentale.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa: può essere rilevata anche successivamente se il beneficio è stato accordato in presenza di cause ostative.
- Il giudice d'appello può revocare d'ufficio la sospensione condizionale solo se sussistono cause ostative che non erano documentalmente note al giudice di primo grado; spetta al giudice di appello effettuare la doverosa verifica documentale.
- Il divieto di reformatio in peius (quando è appellante il solo imputato) non preclude automaticamente la revoca dichiarativa del beneficio nei casi in cui la revoca sia giustificata da cause ostative non conosciute dal giudice di primo grado.
- Se la Corte territoriale non verifica se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice che concesse il beneficio, la decisione di revoca è viziata e va annullata con rinvio per nuovo accertamento.
- Per ragioni di economia processuale, i principi della fase esecutiva (art. 674 c.p.p. e giurisprudenza collegata) possono trovare applicazione anche nel giudizio di cognizione, ma sempre subordinati all'onere di verifica in capo al giudice della cognizione.
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