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Sentenza

Sentenza n. 1742/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato della sentenza della Corte di Appello di Napoli- Sez. Lavoro n. 3453/2024 pubblicata in data 29.10.2024, nel giudizio recante R.G. n. 167/2024, notificata all’Amministrazione in data 13.12.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.

Giustizia amministrativa202504892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero all’assegnazione della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2018/2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3453/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’anno scolastico 2018/2019, dell’importo complessivo di euro 500,00. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 13 dicembre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato né provveduto al pagamento di quanto dovuto. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, ormai passata in giudicato e regolarmente notificata presso la sede reale dell’Amministrazione, possiede immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti del Ministero, il quale deve assicurare concretamente il conseguimento dell’utilità riconosciuta alla docente. Poiché era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risultava alcuna esecuzione spontanea, il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il TAR ha nominato fin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della Direzione Generale ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure all’esecuzione commissariale. Il commissario ad acta non priva l’Amministrazione del potere di provvedere. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine, l’inottemperanza può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Fonda l’azione di ottemperanza e il potere del giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando impone a una pubblica amministrazione l’attribuzione concreta di un’utilità o di un bene della vita, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione ed è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza.
  • Decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e accertata l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’adempimento entro un termine e può nominare fin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • La nomina del commissario ad acta non determina automaticamente la perdita del potere dell’Amministrazione di provvedere spontaneamente all’esecuzione del giudicato; l’Amministrazione può adempiere anche dopo l’insediamento del commissario.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l’adempimento e fino all’esecuzione spontanea o commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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