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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21949/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'atto di impugnazione contro la sentenza del 12/07/2023 del Tribunale di Bologna (condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p.). La Corte territoriale aveva ritenuto che l'impugnazione fosse proposta senza il rispetto dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. (mancanza del mandato specifico del difensore rilasciato dopo la pronuncia della sentenza contenente la dichiarazione/elezione di domicilio). Il ricorrente ha dedotto che la norma non fosse applicabile al caso concreto perché aveva conferito mandato al difensore fin dal 2020 e, nel corso del giudizio di primo grado, era stato considerato "presente".

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che le disposizioni introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. e il comma 1-bis dell'art. 585 c.p.p.) si applicano solo alle sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022 e, comunque, il comma 1-quater trova applicazione quando l'imputato sia stato formalmente dichiarato assente nel giudizio di primo grado. Nel caso concreto non vi è stata formale dichiarazione di assenza, pertanto la Corte territoriale aveva erroneamente applicato il comma 1-quater. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Bologna per il proseguimento del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per cui il prevenuto è stato condannato in primo grado; citata per identificare il capo di imputazione.

  • art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.

    "Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"; "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    Le nuove prescrizioni prevedono oneri documentali a pena di inammissibilità per garantire la corretta notificazione del decreto di citazione a giudizio e la conoscenza del giudizio di impugnazione. Tuttavia sono applicabili solo alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma e il comma 1-quater si attiva solo quando vi sia una formale dichiarazione di assenza dell'imputato nel precedente grado.

  • art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    "I termini previsti dal comma 1 sono aumenti di quindici giorni"

    Prevede un aumento dei termini per consentire al difensore dell'imputato giudicato in assenza di acquisire la documentazione necessaria da allegare all'atto di impugnazione; collegata ai nuovi oneri del 581 per rendere effettiva la possibilità di proporre impugnazione.

  • d.lgs. n.150 del 2022, art. 89, comma 3

    Stabilisce che le modifiche introdotte si applicano alle sentenze pronunciate a partire dal 30/12/2022; la Corte ha richiamato questa disposizione per delimitare l'ambito temporale di applicazione delle nuove norme procedurali.

Massime di principio

  • Le modifiche di cui al d.lgs. n.150/2022 (art. 581 commi 1-ter e 1-quater) si applicano soltanto alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022; verificare sempre la data della sentenza impugnata.
  • L'onere del mandato specifico rilasciato dopo la sentenza (ex comma 1-quater) sussiste solo quando nel precedente grado l'imputato sia stato formalmente dichiarato assente; se non vi è tale formale dichiarazione, il requisito non opera.
  • Per le impugnazioni di imputati giudicati in assenza occorre depositare, a pena d'inammissibilità, il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione/elezione di domicilio; usare questa cautela quando la presenza/assenza è incerta.
  • Il difensore che abbia già mandato conferito anteriormente e l'imputato considerato "presente" nel primo grado può proporre l'impugnazione senza il mandato "post-sentenza" previsto dal comma 1-quater.
  • Prassi consigliata: verificare preliminarmente la data della sentenza, lo stato formale della presenza/assenza dell'imputato nel primo grado e, in caso di dubbio, allegare sia la dichiarazione/elezione di domicilio sia un mandato aggiornato per evitare il rischio di inammissibilità.
  • Quando si impugna una sentenza per cui esistono nuovi oneri documentali, considerare l'aumento dei termini previsto dall'art. 585 comma 1-bis per organizzare tempestivamente la raccolta degli allegati richiesti.

Testo integrale

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