Cassazione Penale, Sentenza n. 06765/2026 del 19/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione di Xheli al decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo (14/11/2024) quale sanzione sostitutiva della pena. Il ricorrente deduceva che la notificazione avrebbe dovuto essere indirizzata al difensore di fiducia Avv. Emilio Martino, già nominato in procedimenti esecutivi precedenti, per cui la successiva opposizione dell'avv. Martino (29/11/2024 e 02/12/2024) sarebbe stata tempestiva/valida. Il Tribunale aveva ritenuto che, al momento del decreto e delle notifiche, non risultava valida nomina del difensore di fiducia nel procedimento di sorveglianza; la notifica al difensore di ufficio (Avv. Giovanni Bartoletti) del 14/11/2024 aveva fatto decorrere il termine di dieci giorni previsto dall'art. 16 d.lgs. 286/1998, quindi le opposizioni successive con motivi sono risultate tardive. Il ricorrente ricordava anche la successiva ammissione all'affidamento in prova, deducendo incompatibilità con l'espulsione, censura ritenuta però estranea al giudizio sul termine di opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso privo di fondamento e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione di Xheli per tardività. È stato affermato che la nomina del difensore di fiducia in procedimenti di cognizione o in altri procedimenti esecutivi non produce effetti automatici nel procedimento di sorveglianza relativo all'espulsione, salvo che la nomina sia stata effettuata specificamente per quel procedimento prima dell'adozione del decreto. La Corte ha inoltre ribadito che l'omessa notifica del decreto al difensore di fiducia, se già nominato, integra una nullità di ordine generale, ma nel caso concreto non operava perché la nomina efficace di Martino è risultata soltanto il 26/11/2024, oltre il termine utile. La questione della compatibilità dell'espulsione con la successiva ammissione all'affidamento in prova è stata ritenuta non pertinente al sindacato qui esperito e rinviata alla sede competente.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Disciplina l'espulsione come misura alternativa alla detenzione: il decreto deve essere comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore; il difensore indicato è quello di fiducia e, in mancanza, va notificato il difensore di ufficio; è fissato un termine di dieci giorni per proporre opposizione, e i motivi possono essere formulati anche successivamente purché entro il termine e con le forme previste.
Stabilisce che la violazione del diritto di difesa (omessa notificazione al difensore di fiducia) integra una nullità di ordine generale; la Corte ha confermato che tale nullità sussiste se la notifica non è stata fatta al difensore di fiducia già nominato.
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Indica la nomina del difensore d'ufficio nelle ipotesi in cui l'interessato sia privo di difensore di fiducia; principio richiamato per sostenere l'autonomia del procedimento di sorveglianza e la legittimità della notifica al difensore di ufficio in mancanza di una nomina specifica di fiducia per quel procedimento.
art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per l'applicazione delle regole del rito camerale e dell'operatività della nomina del difensore di ufficio nei procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza.
dl. 23 dicembre 2013, n. 146 (conv. con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10)
art. 6, comma 1, lett. d)
Richiamata la modifica normativa che ha inciso sull'art. 16 d.lgs. 286/1998 in tema di comunicazione del decreto di espulsione e dei suoi destinatari.
Massime di principio
- La nomina del difensore di fiducia ha effetto solo se effettuata specificamente e prima dell'adozione del provvedimento relativo a quel procedimento: una nomina in altro procedimento (cognizione o differente fase esecutiva) non si estende automaticamente al procedimento di sorveglianza/espulsione.
- Se il decreto di espulsione è notificato al difensore di ufficio perché non risulta una nomina di fiducia per quel procedimento, decorre il termine di legge (10 giorni) per proporre opposizione; le successive opposizioni con motivi devono pervenire entro tale termine per essere ammesse.
- Un atto di opposizione generico presentato personalmente dal detenuto senza motivi non è, di per sé, integrazione piena dell'impugnazione, salvo che venga seguito entro il termine da un atto contenente i motivi; il primo atto può comunque concorrere se accompagnato tempestivamente da motivazioni valide.
- L'omessa notifica del decreto al difensore di fiducia già nominato costituisce nullità rilevante (art. 178 c.p.p.), che può essere fatta valere in sede di opposizione e può portare all'annullamento del provvedimento se risultano gli estremi della nomina anteriore al decreto.
- Se una comunicazione dell'Ufficio di sorveglianza trattiene un atto per presunta mancanza di procura, la parte deve comunque curare di esibire tempestivamente la procura e, se la trasmissione al giudice viene impedita, il problema può incidere sul decorso dei termini: tuttavia la valutazione della tempestività rimane di competenza del giudice dell'impugnazione sulla base delle risultanze.
- Eventuali sopravvenienze (es. ammissione all'affidamento in prova) che possano rendere incompatibile l'espulsione vanno dedotte e trattate nella procedura competente per valutare la compatibilità, e non nel giudizio di legittimità limitato a questioni processuali di ammissibilità dell'opposizione.
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