Cassazione Penale, Sentenza n. 18657/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione articolava due censure: (1) violazione di legge e illegittimità della pena inflitta con patteggiamento ai sensi dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 e dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., per aver consentito il rito speciale nonostante, secondo il ricorrente, il debito tributario connesso ai reati non fosse stato estinto; (2) omissione dell'obbligatoria misura di sicurezza della confisca del profitto/ prezzo dei reati contestati al capo D (art. 640-bis e art. 316-bis cod. pen.), con richiamo agli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen. che prevedono la confisca anche nelle ipotesi di applicazione concordata della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo perché generico: per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) non è automatico che esista un debito tributario suscettibile di estinzione e, in ogni caso, gravava sul richiedente l'onere di dimostrare l'esistenza del debito non estinto; il motivo è stato quindi respinto. Il secondo motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto obbligatoria la confisca rispetto ai reati di cui al capo D e ha censurato l'omessa applicazione della misura, annullando la sentenza limitatamente a tale omissione e rinviando al Tribunale di Lucca per effettuare gli accertamenti necessari (quantificazione del profitto/prezzo e applicazione della confisca diretta o per equivalente). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
Norma che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte osserva che tale fattispecie può sussistere anche in assenza di un'evasione fiscale e quindi non sempre genera l'obbligo o la possibilità di estinguere un debito tributario per accedere al patteggiamento.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 13-bis
Prevede che l'estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento costituisca circostanza attenuante e condizione per richiedere il patteggiamento per alcuni delitti; la Corte richiama che l'accesso al patteggiamento ai sensi dell'art. 13-bis è condizionato all'effettiva esistenza e pagamento del debito, che il richiedente deve provare.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 13
Regime di estinzione del reato mediante integrale pagamento del debito per specifiche fattispecie; la Corte distingue tra reati per i quali il pagamento estingue il reato e reati (come l'art. 8) per i quali la consumazione è indipendente dall'evasione.
codice di procedura penale, art. 444
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte valuta l'ammissibilità del rito alla luce delle condizioni previste dal d.lgs. 74/2000.
codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis
Consente al Pubblico Ministero di proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento solo per specifici motivi (tra cui l'illegalità della pena); la Corte ha ritenuto il primo motivo generico e quindi infondato alla luce di questa limitazione.
codice di procedura penale, art. 606, commi 1 e 2
Norma sulla questione di legittimità della sentenza in Cassazione: la Corte ha ritenuto che la mancata applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria sia denunciabile ai sensi dell'art. 606 e non solo dell'art. 448, comma 2-bis.
Reato di truffa aggravata con utilizzo di mezzi fraudolenti; integrando profitto che è soggetto a confisca secondo l'art. 640-quater; la Corte ha ritenuto che, per tali reati, la confisca sia obbligatoria.
Delitto di malversazione di erogazioni pubbliche; produce un profitto/prezzo che, secondo l'art. 322-ter, è soggetto a confisca in caso di condanna o patteggiamento.
codice penale, art. 640-quater
Prevede la confisca del profitto o del prezzo della truffa (art. 640 e seguenti) anche in caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; la Corte ha ritenuto obbligatoria l'applicazione della confisca per i reati accertati al capo D.
Disciplina la confisca del profitto o del prezzo delle malversazioni relative ad erogazioni pubbliche anche quando la pena è applicata con patteggiamento; la mancata applicazione è censurabile e ha determinato l'annullamento con rinvio.
codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. d)
Norma richiamata per la trasmissione degli atti in caso di annullamento parziale; la Corte ha disposto la trasmissione e il rinvio al Tribunale di Lucca per l'accertamento e l'adozione del provvedimento ablatorio.
Massime di principio
- L'accesso al patteggiamento per reati tributari disciplinati dal d.lgs. n. 74/2000 dipende dalla concreta esistenza di un debito tributario estinguibile: chi richiede il rito speciale deve dimostrare l'effettivo adempimento quando la norma lo richiede.
- Per reati la cui consumazione è indipendente dall'evasione (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti, art. 8), non opera automaticamente la preclusione al patteggiamento per mancato pagamento: è necessario accertare preventivamente l'esistenza del debito tributario connesso.
- La confisca del profitto o del prezzo è obbligatoria per i reati previsti dagli artt. 640-bis e 316-bis (e disciplinata dagli artt. 640-quater e 322-ter): anche nelle sentenze di patteggiamento il giudice deve applicarla o motivare la sua concreta impossibilità.
- L'omissione di una misura di sicurezza obbligatoria in una sentenza di patteggiamento è denunciabile in Cassazione secondo la disciplina generale (art. 606 c.p.p.); se la confisca non può essere disposta immediatamente per mancanza di elementi, il rimedio corretto è l'annullamento parziale e il rinvio per approfondimenti.
- In caso di confisca per equivalente il giudice di merito può procedere anche senza precedente sequestro cautelare e senza individuazione specifica dei beni, purché siano effettuati gli accertamenti necessari per quantificare il profitto e verificare la concreta disponibilità patrimoniale del condannato.
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