Sentenza del 22/03/2017 n. 7249 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il recupero del credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate, previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000 e utilizzato dalla società il 13 novembre 2002, nonostante la sospensione disposta dall'art. 1 del decreto-legge n. 253/2002, entrato in vigore proprio quel giorno. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva confermato l'illegittimità del recupero, ritenendo che l'abrogazione della sospensione, prevista dalla legge n. 289/2002, avesse legittimato l'utilizzo del credito per il 2002. L'Agenzia ha impugnato la decisione con due motivi: ha sostenuto, da un lato, che la legge n. 289/2002 fosse entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non il 31 dicembre 2002, e, dall'altro, che l'abrogazione avesse fatto salvi gli effetti già prodotti dalla sospensione durante la vigenza del decreto-legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha chiarito che l'abrogazione disposta dalla legge n. 289/2002 ha avuto effetto dal 1° gennaio 2003 e non ha cancellato retroattivamente gli effetti della sospensione già operante: la clausola che faceva salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti imponeva di recuperare il credito utilizzato in compensazione durante la sospensione. Ha inoltre precisato che il 13 novembre 2002, giorno in cui la società aveva compensato il credito, era già il primo giorno di efficacia della sospensione. La Corte ha cassato la sentenza regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 7
la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 7, che ha disposto, con effetto dall'1 gennaio 2003, l'abrogazione del D.L. n. 253 del 2002, artt. 1 e 2, prima della scadenza dei termini per la conversione in legge, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici già sorti, ha soltanto impedito la protrazione dell'efficacia provvisoria delle predette disposizioni fino al termine naturale della mancata conversione in legge
L'abrogazione ha effetto dal 1° gennaio 2003 e impedisce soltanto che la disciplina provvisoria continui a operare oltre tale data; non elimina gli effetti prodotti mentre il decreto-legge era vigente.
Decreto-legge n. 253/2002, art. 1
il 13 novembre 2002 (nel quale la contribuente aveva utilizzato in compensazione il credito) era proprio il giorno dell'entrata in vigore del D.L. n. 253 del 2002, art. 1, con la conseguenza che la sospensione dell'utilizzabilità del credito era efficace già dall'inizio di quel giorno.
La sospensione dell'utilizzabilità del credito d'imposta era efficace sin dall'inizio del 13 novembre 2002; la compensazione effettuata in quella data ricadeva quindi nel periodo di sospensione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3
senza alcuna applicazione retroattiva di disposizioni tributarie, vietata dalla L. n. 212 del 2000, art. 3
Il divieto di retroattività delle disposizioni tributarie non comporta che l'abrogazione successiva cancelli gli effetti già prodotti dalla disciplina vigente al momento dei fatti.
Legge n. 289/2002, art. 95, comma 3
La disposizione è richiamata per stabilire che la legge n. 289/2002 è entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non il 31 dicembre 2002.
Massime di principio
- Quando una norma sospende l'utilizzo di un credito d'imposta, la sospensione si applica a partire dalla data di entrata in vigore della norma, compreso il giorno stesso, salvo diversa previsione.
- Se una legge successiva abroga una disposizione provvisoria e fa salvi gli effetti già prodotti e i rapporti già sorti, l'abrogazione non sana retroattivamente gli atti compiuti in violazione della disposizione durante la sua vigenza.
- L'abrogazione con efficacia successiva interrompe la prosecuzione della disciplina abrogata, ma non cancella automaticamente le conseguenze giuridiche già maturate prima della data di efficacia dell'abrogazione.
- Il credito d'imposta utilizzato in compensazione durante un periodo di sospensione può essere legittimamente recuperato dall'Amministrazione finanziaria, anche se la sospensione viene poi abrogata con una legge successiva.
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