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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08544/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'incarico affidato a un notaio per predisporre la dichiarazione di successione relativa a un immobile appartenente al de cuius. Nella dichiarazione il bene era stato indicato con un valore ritenuto incongruo e molto basso. In seguito, il terreno fu venduto dagli eredi per un corrispettivo complessivo di 410.000 euro, con quota di 210.000 euro riferita alla ricorrente. L'Agenzia delle Entrate contestò alla contribuente, in sede di redditi 2008, l'omessa dichiarazione della plusvalenza derivante dalla cessione e le richiese imposte, sanzioni, interessi e altri oneri. La ricorrente agì quindi contro il notaio chiedendo il risarcimento dei danni, sostenendo che l'erronea indicazione del valore nella successione fosse la causa del pregiudizio fiscale e delle spese sostenute per definire la vertenza con l'Erario. Il Tribunale accolse la domanda, ma la Corte d'appello la rigettò ritenendo che il danno fosse causato non dall'errore nella successione, bensì dalla mancata dichiarazione della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi. Nel ricorso per cassazione la parte attrice denunciava: 1) omessa pronuncia e violazione di legge per non avere la Corte territoriale verificato se il notaio avesse correttamente eseguito l'incarico e per avere ritenuto insussistente il nesso causale; 2) violazione delle medesime norme e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che, se il valore corretto fosse stato indicato in successione, non si sarebbe formata alcuna plusvalenza e non vi sarebbe stato alcun accertamento fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, perché il giudice di merito poteva limitarsi ad accertare la mancanza del nesso eziologico tra la condotta del notaio e il danno dedotto, essendo tale profilo sufficiente a escludere la pretesa risarcitoria. Ha inoltre ritenuto i motivi, per il resto, inammissibili o infondati perché formulati in modo generico e assertivo e perché non idonei a confutare la ratio decidendi della sentenza impugnata: la ricorrente non aveva spiegato perché la plusvalenza derivante dall'operazione complessiva di cessione del terreno non fosse fiscalmente rilevante, né perché, nonostante le rettifiche intervenute, fosse comunque dovuto un importo per plusvalenze non dichiarate. La Corte ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di diligenza professionale, ma la Corte non ne ha ravvisato una violazione decisiva ai fini del nesso causale.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato per fondare la responsabilità contrattuale del professionista; la Corte ha escluso che la censura superasse il difetto di nesso eziologico.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in tema di risarcibilità del danno conseguenza; la Corte ha ribadito che il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dedotto.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma senza una critica specifica alla ratio della decisione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova; la Corte ha censurato la deduzione generica e non specificamente correlata al decisum.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, osservando che il giudice di merito poteva arrestarsi al rilievo del difetto di causalità.

  • art. 115 c.p.c.

    La ricorrente lo aveva invocato in modo non chiarito; la Corte ha ritenuto la censura incomprensibile e non specificamente argomentata.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Richiamato per affermare che i motivi di ricorso devono essere specifici e adeguatamente illustrati; la Corte ha dichiarato generiche e assertive le doglianze.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità professionale, il giudice può respingere la domanda risarcitoria quando accerti che il danno dedotto non è in rapporto di causalità immediata e diretta con la condotta imputata al professionista, senza dover esaminare anche la correttezza di ogni singolo profilo dell'adempimento.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la decisione di merito, pur senza affrontare espressamente tutte le questioni prospettate, contenga una statuizione logicamente assorbente idonea a definire la controversia.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge deve essere specifica e autosufficiente: non basta richiamare in modo generico una pluralità di norme o principi, ma occorre spiegare puntualmente in che modo la decisione impugnata li avrebbe violati.
  • La censura che contesti il nesso causale deve misurarsi con la concreta ratio decidendi e deve dimostrare perché l'evento dannoso non sarebbe dipeso dalla condotta ritenuta causalmente rilevante dal giudice di merito.
  • Il danno risarcibile richiede prova del collegamento tra la condotta inadempiente e la concreta pretesa patrimoniale subita; non è sufficiente affermare in via astratta che, senza l'errore iniziale, l'intera vicenda fiscale non si sarebbe verificata, se non si dimostra l'incidenza effettiva di quell'errore sulla determinazione del debito.
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Come è indicizzato

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