Cassazione Penale, Ordinanza n. 37053/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna, deducendo vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In sintesi, il ricorso contestava la valutazione della Corte territoriale circa l'assenza del requisito della non abitualità del comportamento, ritenuto ostativo all'applicazione della causa di non punibilità. La Corte di appello aveva richiamato i precedenti penali dell'imputato, ritenendo ostativi tre precedenti per furto e uno per violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, qualificandoli come reati della stessa indole. Il ricorso è stato ritenuto riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese con motivazione ritenuta corretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. fosse già stata adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte d'appello con motivazione giuridicamente corretta, in particolare quanto alla mancanza del requisito della non abitualità del comportamento per la presenza di precedenti penali della stessa indole. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede, oltre agli altri presupposti, l'assenza di abitualità del comportamento; tale requisito è ostato da precedenti penali della stessa indole.
In caso di inammissibilità del ricorso, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È indicato come uno dei precedenti penali della stessa indole valorizzati ai fini dell'esclusione della non abitualità del comportamento.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la non abitualità del comportamento può essere esclusa quando l'imputato risulti gravato da precedenti penali della stessa indole rispetto al fatto oggetto di giudizio.
- Per "reati della stessa indole" non occorre l'identità della norma incriminatrice: possono rilevare anche reati previsti da disposizioni diverse, purché presentino, nel caso concreto, caratteri fondamentali comuni per natura dei fatti o motivi determinanti.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta e coerente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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