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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05105/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una truffa. I primi due motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che la decisione di merito non avrebbe correttamente valorizzato il fatto che il profitto era confluito su una carta prepagata intestata all'imputato, attivata con i suoi documenti e mai denunciata come rubata o smarrita, e che la trattativa di vendita era stata condotta da un terzo. Con il terzo motivo si lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Con il quarto motivo si contestava il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che la motivazione della Corte di appello era non illogica nel valorizzare l'intestazione della carta prepagata all'imputato, la sua attivazione con documenti personali e la mancata denuncia di furto o smarrimento; ha inoltre ritenuto irrilevante che la trattativa fosse stata condotta da un terzo, perché tale circostanza non escludeva ma confermava la consumazione della truffa in concorso con altro soggetto. Il terzo motivo è stato dichiarato non consentito perché la questione dell'art. 131-bis c.p. non risultava dedotta in appello. Il quarto motivo è stato reputato manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato dalla Corte di appello in ragione dei numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, può fare riferimento solo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare tutti quelli favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La questione relativa alla causa di esclusione della punibilità non è stata esaminata nel merito perché non era stata previamente dedotta con motivo di appello, risultando quindi non consentita in cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando i precedenti penali, anche specifici, dell'imputato; il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di vizio di motivazione è manifestamente infondata quando la sentenza di merito offre una ricostruzione non illogica e coerente degli elementi probatori decisivi, come l'intestazione di uno strumento di pagamento all'imputato, la sua attivazione con documenti personali e la mancata denuncia di furto o smarrimento.
  • La circostanza che un terzo abbia materialmente curato una trattativa non esclude, di per sé, la responsabilità dell'imputato, se la motivazione di merito la valorizza come dato compatibile con la consumazione del reato in concorso con altri soggetti.
  • La questione sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta al giudice di appello.
  • Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito può limitarsi a richiamare gli elementi ritenuti decisivi, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole allegato dalla difesa.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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