Cassazione Civile, Ordinanza n. 00702/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente espropriante e beneficiaria)
La controversia
Il proprietario dei terreni ha impugnato in Cassazione l'ordinanza della Corte d'appello che, decidendo sull'opposizione alla stima ex art. 54 d.P.R. 327/2001, aveva confermato la liquidazione dell'indennità di esproprio per alcune aree ricadenti nel PIP collegato a Tempa Rossa. La Corte territoriale aveva qualificato i suoli come agricoli, ritenendo il vincolo insistente sulle aree di natura espropriativa, con conseguente applicazione dei criteri indennitari meno favorevoli all'edificabilità. Con tre motivi il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame delle vicende amministrative di approvazione del PIP e della variante urbanistica, con violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; 2) motivazione apparente o comunque mancante sulla esclusione della natura edificatoria dei terreni, per omessa indicazione delle norme applicate e del quadro probatorio; 3) omesso esame di fatti decisivi nella valutazione della natura giuridica dei suoli, ancora sotto il profilo del vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non ha spiegato in che modo il fatto asseritamente omesso avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello aveva espresso una ratio decidendi chiara: il vincolo gravante sui beni, per la loro localizzazione su un bene determinato, era di tipo espropriativo, con conseguente applicazione dell'art. 32, comma 1, d.P.R. 327/2001 ai fini indennitari. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, anche correttamente riqualificato come vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentava in sostanza la valutazione del merito e non l'omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambi i controricorrenti ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
è il rimedio esperibile per contestare l'indennità di espropriazione determinata dall'autorità competente o dalla commissione tecnica.
art. 32, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
la qualificazione del vincolo e dei suoli rileva direttamente ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la censura di motivazione è scrutinabile solo nei limiti del vizio di motivazione rilevante in cassazione; non basta contestare genericamente la decisione o il merito.
art. 111 Cost.
viene richiamato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento giudiziale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto decisivo, non per omessa valutazione di singoli elementi istruttori o per critiche di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dichiara i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve essere autosufficiente: occorre indicare il fatto storico asseritamente trascurato e spiegare in modo concreto la sua decisività rispetto all'esito della lite.
- La censura di motivazione non è ammissibile quando si risolve in una generica contestazione del merito o nella sollecitazione a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- L'omesso esame di singoli elementi di prova non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- In materia di espropriazione, la qualificazione del vincolo gravante sul bene incide direttamente sulla determinazione dell'indennità; se il vincolo è espropriativo, la liquidazione segue i criteri coerenti con tale natura.
- La motivazione è sufficiente quando consenta di individuare con chiarezza la ratio decidendi, anche senza una confutazione analitica di tutte le argomentazioni o prove invocate dalla parte.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e può essere dichiarata la debenza dell'ulteriore contributo unificato, se previsto dalla legge.
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