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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03195/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello di Messina del 28/11/2024 che, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale di Messina, aveva annullato la confisca di una piccola giacenza bancaria e escluso la rivalutazione di 120.000 euro, ma confermato le restanti statuizioni di prevenzione patrimoniale. Puliafito Sebastiano ha dedotto violazione di legge e carenza o manifesta illogicità della motivazione, contestando l'utilizzabilità e l'attendibilità delle dichiarazioni rese in sommarie informazioni e in dibattimento e lamentando l'assenza di elementi indizianti gravi, precisi e concordanti sulla provenienza illecita dei beni e sul nesso funzionale tra beni e attività illecita. I terzi interessati (moglie e figli) hanno censurato la valutazione della sproporzione patrimoniale, in particolare l'uso del cosiddetto fitto figurativo nelle spese familiari e la non considerazione dell'importo residuo del mutuo (euro 174.749,97) come risorsa lecita, nonché la riferibilità all'odierno proposto dell'immobile in Via Rio Rosso n.99 intestato al figlio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato il limite del sindacato in Cassazione sulle misure di prevenzione, ammesso solo per violazione di legge e per inesistenza o mera apparenza della motivazione, non per vizio di manifesta illogicità. Ha ritenuto che lappeal alla Cassazione fosse in gran parte reiterativo di censure già svolte in appello e volto ad ottenere un sindacato di merito non consentito. In ordine all'inutilizzabilità delle sommarie informazioni, la Corte ha condiviso la valutazione della Corte territoriale che ha esaminato la questione e ha ritenuto, anche in via subordinata, che il contenuto delle dichiarazioni fosse confermato e reso piu dettagliato nella successiva deposizione dibattimentale, potendosi quindi utilizzare come elemento di riscontro. Sulle questioni economiche (fitto figurativo e mutuo) la Corte ha confermato che la motivazione della Corte d'appello è stata completa: l'indicatore ISTAT del fitto figurativo è applicabile come elemento indiziario nella determinazione delle spese familiari e l'accensione del mutuo non prova di per sé la lecita provenienza delle somme usate per l'acquisto, dovendosi valutare la sostenibilità dei relativi oneri. Infine la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione circa la riferibilità dell'immobile al proposto, anche alla luce della valutazione critica delle dichiarazioni e degli elementi documentali. Sono state condannate le parti ricorrenti alle spese del grado.

Norme richiamate

  • D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4, lett. a)

    Richiamata per definire la qualifica di soggetto portatore di pericolosita sociale e il perimetro delle misure di prevenzione; la decisione ha agito nel quadro delle competenze previste dal decreto.

  • D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24

    Richiamato in riferimento ai poteri e alle regole sulle misure reali di prevenzione; la Corte ha valutato la correttezza dellapplicazione delle norme in sede di motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 63

    Articolo concernente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da imputati o persone informate sui fatti se acquisite in violazione di specifiche garanzie; la Corte ha ritenuto che, anche valutata la questione, le dichiarazioni successive e gli elementi esterni ne consentivano l'utilizzo e che l'appellante non aveva dimostrato la decisivita della presunta inutilizzabilità.

  • Codice di procedura penale, art. 191

    Richiamato sul divieto di utilizzazione di prove illecitamente acquisite; la Corte ha ricordato il principio ma ha condiviso la valutazione di merito che non attribuiva decisivita alle eventuali criticita procedurali.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    Norma sulle censure ammissibili in Cassazione; la Corte ha precisato che il vizio di manifesta illogicita della motivazione non e sindacabile in questa materia salvo che si configuri come inesistenza o mera apparenza dellapparato argomentativo.

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4

    Richiamata (insieme ad altre norme storiche) per delimitare il perimetro del ricorso per cassazione nell'ambito delle misure di prevenzione: consentito solo per violazione di legge.

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter

    Richiamata per la richiamata corrispondenza normativa storica che limita il sindacato di legittimità sulle misure di prevenzione.

  • Costituzione, art. 24

    Richiamato tra gli argomenti invocati dalla difesa (garanzie difensive); la Corte ha comunque ritenuto che il contraddittorio scritto e la motivazione erano adeguati al rito camerale non partecipato.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6

    Invocata dai ricorrenti in tema di diritto di difesa e giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettati i limiti del procedimento e delle valutazioni di merito nel rito camerale non partecipato.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Richiamato per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione patrimoniali il ricorso per cassazione è ammesso prevalentemente per violazione di legge e per inesistenza o mera apparenza della motivazione; non si presta a un sindacato esteso di merito o a censure di manifesta illogicità salvo che la motivazione sia del tutto assente o fittizia.
  • La mera riproposizione di censure già svolte in appello o il tentativo di ottenere una rivalutazione di merito sono, di regola, inammissibili in Cassazione nelle misure di prevenzione.
  • Le dichiarazioni rese in fasi diverse (sommarie informazioni vs dibattimento) possono essere valutate nel loro insieme; eventuali vizi di acquisizione non necessariamente ne impediscono lutilizzo se esistono elementi successivi sovrapponibili e riscontri oggettivi.
  • Gli indicatori statistici (es. fitto figurativo ISTAT) possono essere utilizzati come elementi indiziari nella determinazione delle spese familiari nel giudizio di sproporzione, salvo motivata deduzione contraria e quantificazione specifica da parte dell'interessato.
  • L'accensione di un mutuo non prova automaticamente la lecita provenienza delle somme impiegate per l'acquisto: occorre dimostrare la sostenibilità dei relativi oneri con risorse lecite, posto che il credito ha un costo e incide sulla valutazione della sproporzione.
  • Chi contesta la riferibilità di un bene al prevenuto deve puntualmente confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; omissioni di confronto o censure generiche risultano insufficienti in sede di legittimità.

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