Cassazione Penale, Ordinanza n. 18879/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, riformando l'assoluzione di primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di concorso in truffa consumato il 3 agosto 2017. Deduce, da un lato, vizi di motivazione per asserita mancanza di una motivazione rafforzata idonea a giustificare il ribaltamento dell'assoluzione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché disattendere la ricostruzione del Tribunale, in particolare quanto alla circostanza che egli non fosse l'autista del furgone con cui la merce fu ritirata. Dall'altro lato, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo del reato, sostenendo che mancava prova della sua conoscenza della falsità del titolo di credito impiegato per pagare la merce acquistata.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato in entrambe le articolazioni. Ritiene che la sentenza di appello contenga effettivamente una motivazione rafforzata, avendo illustrato in modo puntuale le ragioni del dissenso rispetto al primo giudice. Esclude inoltre che la motivazione sia apparente, illogica o contraddittoria. Quanto al profilo dell'elemento soggettivo, afferma che si tratta di un giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e adeguata. Evidenzia infine che la Corte territoriale ha individuato elementi di fatto idonei a dimostrare gli artifizi e raggiri e l'intento truffaldino dell'imputato, con conseguente correttezza della condanna. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base del concorso di persone nel reato di truffa contestato all'imputato
norma incriminatrice del delitto di truffa oggetto della contestazione e della conferma di responsabilità
presumibilmente richiamato nel dispositivo per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In caso di riforma in appello di una sentenza assolutoria, la motivazione deve dar conto in modo specifico delle ragioni del dissenso rispetto al primo giudice; tale obbligo è soddisfatto quando la Corte territoriale esplicita analiticamente gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento del ribaltamento.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né la rilettura degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito, poiché il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della presenza di motivazione mancante, apparente, manifestamente illogica o contraddittoria su punti decisivi.
- La valutazione dell'elemento soggettivo del reato è un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione logica e adeguata.
- In tema di truffa, la configurabilità del reato può essere desunta dagli elementi fattuali che dimostrino artifizi, raggiri e intento ingannatorio, nonché la consapevolezza dell'illecito, purché tali elementi siano logicamente valorizzati nella motivazione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18834/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18842/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18843/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18870/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18871/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18872/2025 del 20/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →