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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38234/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di truffa (art. 640 c.p., comma primo e secondo, n. 2-bis) ma aveva parzialmente ridotto la pena riconoscendo la prevalenza dell'attenuante del risarcimento del danno (art. 62 n. 6 c.p.). I motivi di cassazione contestavano: 1) motivazione apparente e contraddittoria riguardo alla ricorrenza dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.), lamentando che la Corte non avrebbe indicato da quali elementi emergesse la falsa identità e condotte ulteriori rispetto alla mera vendita online; 2) violazione di legge perchè l'aggravante sarebbe stata valutata in relazione a fatti successivi al momento consumativo (es. indicazione di falsi dati di spedizione, irreperibilità del venditore) e non al momento della percezione del profitto; 3) violazione del principio del ne bis in idem sostanziale per identità della condotta base e della circostanza aggravante; 4) vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sulla sussistenza della recidiva; 5) omissione motivazionale sulla prescrizione e questione di legittimità costituzionale riferita agli artt. 157, 161 e 162 c.p. in relazione all'aumento per i recidivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, reiterativi e non consentiti perché non confrontati con la motivazione della Corte d'appello, che aveva offerto una ricostruzione congrua e dettagliata degli elementi probatori (querela, contatti sul sito, messaggistica WhatsApp, accordo per la compravendita, invio di video, correlazione con la carta Postepay, false generalità). La Cassazione ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente applicato la giurisprudenza secondo cui la contrattazione interamente on line può integrare la circostanza aggravante della minorata difesa; ha ritenuto legittima la valutazione in ordine alla recidiva e al calcolo della prescrizione (richiamando l'orientamento consolidato sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale che incide sul termine-base ex art. 157 c.p. e sulla proroga ex art. 161 c.p.). Ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale e ha ritenuto adeguata la dosimetria della pena (applicazione della diminuzione per l'attenuante del risarcimento del danno). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Delitto di truffa; la Corte ha ritenuto provata la condotta truffaldina anche nella connotazione circostanziale contestata, sulla base degli elementi probatori acquisiti in giudizio.

  • art. 640, comma secondo, n. 2-bis cod. pen.

    Aggravante riferita alla truffa commessa mediante artifici e raggiri e con difficoltà di difesa della vittima; applicata in relazione alla progressione della condotta online e alla falsa identificazione del venditore.

  • art. 61, n. 5 cod. pen.

    Circostanza aggravante della minorata difesa; interpretata come sussistente quando la trattativa è interamente on line, con difficoltà per l'acquirente di verificare identità e qualità del bene, con conseguente agevole sottrazione del venditore.

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante del risarcimento del danno; riconosciuta dalla Corte d'appello e ritenuta prevalente nel bilanciamento con le aggravanti ai fini della diminuzione della pena.

  • art. 157, comma secondo cod. pen.

    Norma sul termine-base della prescrizione; la Corte ha ribadito che la recidiva qualificata incide sul calcolo del tempo necessario a prescrivere come circostanza aggravante ad effetto speciale.

  • art. 161, comma secondo cod. pen.

    Norma relativa agli atti interruttivi della prescrizione; la Corte ha confermato che la recidiva qualificata incide anche sull'entità della proroga del termine in presenza di atti interruttivi.

  • art. 162, comma secondo cod. pen.

    Norma richiamata nella questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente (aumento speciale per i recidivi); la Corte ha ritenuto la questione generica e infondata e ha ribadito la conformità della disciplina in relazione al principio di tassatività.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione; i motivi devono essere esposti nei limiti necessari per la decisione; la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente inammissibili e reiterativi entro tali limiti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e al versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata con condanna del ricorrente a euro 3.000.

Massime di principio

  • La circostanza aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5 c.p.) può sussistere quando la contrattazione e i contatti tra le parti avvengono interamente on line, rendendo più difficile per l'acquirente verificare identità e qualità del bene e facilitando la sottrazione del responsabile.
  • Per affermare la minorata difesa non è necessario un unico elemento isolato: la progressione della condotta (annunci, messaggi, accordo di vendita, invio di materiale probatorio, false generalità, pagamenti su conti ricaricabili) può essere valutata congiuntamente come prova dell'aggravante.
  • Le censure in cassazione che si limitano a riproporre le stesse ragioni già espresse in appello e non confrontano specificamente la motivazione dei giudici di merito sono inammissibili per reiteratività e genericità.
  • Il ne bis in idem sostanziale non impedisce automaticamente la valutazione di una circostanza aggravante quando la stessa si fonda su elementi distinti o su una connotazione circostanziale della stessa condotta; occorre valutare la progressione fattuale.
  • La recidiva qualificata, se specifica, reiterata e infraquinquennale, incide sia sul calcolo del termine-base della prescrizione (art. 157 c.p.) sia sull'entità della proroga in caso di atti interruttivi (art. 161 c.p.); le questioni costituzionali che non sono strettamente correlate al caso concreto hanno scarse probabilità di accoglimento.
  • Nella determinazione della pena il giudice bilancia attenuanti e aggravanti; il riconoscimento di una attenuante rilevante (es. risarcimento del danno) può portare a una diminuzione anche quando persistono aggravanti e recidiva, purché motivato.
  • Per contestare la prescrizione in cassazione è necessario un'esposizione chiara e specifica del calcolo dei termini e del nesso con le circostanze aggravanti (recidiva), non una generica invocazione di illegittimità costituzionale.

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