Cassazione Penale, Sentenza n. 25176/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Ancona per il reato di falsità materiale in documenti abilitanti alla guida (artt. 81 c.pv., 482 e 477 c.p.). Il Tribunale aveva ritenuto non punibili i fatti per particolare tenuità perché i due documenti contraffatti erano stati esibiti "in stretta consequenzialità temporale". Il Procuratore generale ha censurato la motivazione come illogica e carente: la mera consequenzialità temporale non attiene ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità per riconoscere la tenuità; le reiterate esibizioni di distinti titoli contraffatti avrebbero costituito pericolo per la sicurezza della circolazione e indizi di programmazione criminosa e di pervicacia incompatibili con la particolare tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata per carenze motivazionali e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa persona fisica. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha applicato correttamente i criteri fissati dalle Sezioni Unite (sent. n. 18891/2022) per valutare la particolare tenuità, avendo considerato solo il fattore temporale senza motivare sui profili essenziali (natura e gravità degli illeciti, beni giuridici protetti, finalità e modalità, intensità del dolo, ecc.). Inoltre la Corte ha osservato che, dopo la legge n. 114/2024 (entrata in vigore 25/08/2024), il ricorso del Procuratore non poteva essere qualificato come ricorso immediato "per saltum", con conseguente inoperatività del meccanismo di rinvio al giudice d'appello; perciò è stato disposto il rinvio al giudice di merito.
Norme richiamate
Sentenza Sezioni Unite n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi, Rv. 283064 - 01)
"La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti."
Principio direttivo vincolante: la causa di non punibilità per particolare tenuità può operare anche in presenza di reati in continuazione, ma solo dopo una valutazione complessiva degli indicatori elencati; il giudice deve motivare su tutti i profili decisivi e non limitarsi a elementi isolati (es. mera consequenzialità temporale).
Contiene condizioni ostative tassative che possono escludere la particolare tenuità o qualificare il comportamento come abituale; va tenuto presente dal giudice nella valutazione complessiva della tenuità.
Norma richiamata quale parte della fattispecie penalmente contestata (riguardante falsità in certificati o autorizzazioni amministrative); costituisce uno degli articoli in base ai quali è stata formulata l'accusa.
Ulteriore norma penale richiamata nel capo d'imputazione relativo a falsificazioni e falsità documentali; rilevante ai fini della valutazione della gravità del fatto.
art. 81 c.p.v. (concorso di persone o concorso di reati)
Richiamato in relazione alla pluralità di condotte/elementi di reato; la pluralità in sé non esclude l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità, salvo la valutazione complessiva prevista dalla giurisprudenza.
art. 593, comma 2 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dalla Corte in relazione alla legittimazione ad appellare del pubblico ministero; modificata dalla legge n. 114/2024 che ha inciso sui mezzi esperibili dal PM contro proscioglimenti.
Ha modificato l'art. 593 c.p.p. escludendo la legittimazione del pubblico ministero ad appellare le sentenze di proscioglimento per i reati indicati dall'art. 550 c.p.p. (tra cui gli artt. 477 e 482 c.p.), con la conseguenza che il ricorso del PM non può essere qualificato come ricorso immediato 'per saltum' dopo la data di entrata in vigore.
art. 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Elenca reati per i quali, secondo la modifica normativa, sono previste specifiche conseguenze sulla legittimazione all'impugnazione da parte del pubblico ministero; la modifica ha inciso sulla possibilità del PM di esperire appello/ricorso per taluni proscioglimenti.
art. 569, comma 4 cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale che disciplina il rinvio al giudice competente in grado di appello nei casi di ricorso per cassazione 'per saltum'; la Corte ha rilevato l'inoperatività del meccanismo in presenza dell'assenza di legittimazione del PM dopo la legge n. 114/2024.
Massime di principio
- Il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità impone al giudice una valutazione complessiva e motivata su tutti gli indicatori indicati dalla giurisprudenza di legittimità (natura e gravità del fatto, beni giuridici protetti, entità della violazione normativa, finalità e modalità esecutive, motivazioni, conseguenze, periodo di tempo e contesto, intensità del dolo, comportamento successivo).
- La mera successiveità o 'stretta consequenzialità temporale' di più condotte non è di per sé sufficiente a giustificare la particolare tenuità; il giudice deve esprimersi anche sui profili di pericolo concreto (es. per la circolazione stradale) e sulla presenza di elementi di pianificazione o pervicacia.
- Condotte ripetute di esibizione di documenti contraffatti, soprattutto se dirette a nascondere l'inesistenza della patente, possono essere valutate come indice di pericolosità e di programmazione criminosa, ostative al riconoscimento della tenuità.
- Proceduralmente, dopo la legge n. 114/2024 (entrata in vigore 25/08/2024) il pubblico ministero ha limiti alla possibilità di impugnare proscioglimenti per taluni reati; un ricorso presentato dal PM in contrasto con tali limiti non potrà essere qualificato come 'per saltum' e la Cassazione potrà disporre il rinvio al giudice di merito.
- In casi analoghi la difesa dovrà articolare prove e argomentazioni sui profili che riducono la gravità: scarsa intensità del dolo, assenza di rischio concreto per beni giuridici rilevanti, occasionale e non programmata ripetizione, mancata produzione di danni o conseguenze rilevanti.
- La pubblica accusa, se intende sostenere la non applicabilità della tenuità, dovrà documentare e motivare la sussistenza degli elementi contrari (ripetizione, pericolosità concreta, finalità fraudolente, pianificazione, comportamento successivo), posto che la decisione sulla tenuità richiede analisi circostanziata e comparativa dei fattori indicati dalla giurisprudenza.
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