Cassazione Civile, Sentenza n. 6090/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La SEPIK S.A. aveva chiesto il rimborso della ritenuta sugli utili (dividendi) distribuiti dalla partecipata italiana Moncler S.p.A. per gli anni d'imposta 2014 e 2015, sostenendo che fosse stata applicata una ritenuta ordinaria invece della misura sostitutiva ridotta prevista per gli "utili in uscita" percepiti da società residenti in altri Stati UE (art. 27, comma 3-ter e art. 21-ter, d.P.R. n. 600/1973), che determina un'aliquota dello 1,375%. L'Agenzia impugnava le decisioni favorevoli alla SEPIK, deducendo principalmente (i) che la SEPIK non avesse provato di essere il beneficiario effettivo dei dividendi (potenziale conduit company) e che, pertanto, l'onere probatorio gravasse sulla ricorrente, e (ii) che non fosse stata dimostrata concretamente l'effettiva tassazione dei dividendi nello Stato di residenza, essendo necessaria prova più specifica e non la sola certificazione di residenza e le dichiarazioni dei redditi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, nella fattispecie degli "utili in uscita" disciplinati dall'art. 27, comma 3-ter, d.P.R. n. 600/1973, la disciplina non richiede espressamente il requisito del "beneficiario effettivo" e che l'allegazione di abuso tramite la qualificazione della percettrice come conduit company comporta per l'amministrazione l'onere probatorio. La Corte ha confermato che elementi quali l'assenza di dipendenti o il fatto che la società detenga soltanto partecipazioni non bastano da soli a provare una creazione artificiosa: occorrono circostanze oggettive e un elemento soggettivo di volontà di ottenere un vantaggio fiscale. Inoltre la Corte ha stabilito che, ai fini del rimborso, è sufficiente provare l'assoggettamento ad imposta nello Stato di residenza (con certificato di residenza e dichiarazioni), non essendo richiesta la prova dell'effettivo versamento definitivo delle imposte. La CTR aveva valutato favorevolmente la documentazione bancaria e il certificat de résidence lussemburghese: tali accertamenti di fatto non sono sindacabili in Cassazione. La Corte ha quindi respinto il ricorso e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite (liquidate in € 7.500,00).
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27, comma 3-ter
Disciplina la ritenuta sugli utili in uscita e prevede una misura sostitutiva ridotta (1,375%) per utili percepiti da società residenti in altri Stati UE; la norma non menziona espressamente il requisito del beneficiario effettivo e mira ad armonizzare il trattamento fiscale con le società italiane.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 21-ter, comma 1
Riferimento normativo collegato alla disciplina tributaria rilevante per la tassazione dei redditi di capitale; citato nel contesto dell'applicabilità della misura sostitutiva.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27-bis
Articolo richiamato per distinguere i dividendi intra-gruppo soggetti a diversa disciplina (non applicabile nel caso di utili in uscita qui controversi).
Principio sull'onere della prova: l'Agenzia aveva sostenuto che il contribuente dovesse provare i presupposti del rimborso, mentre la Corte ha chiarito che, in presenza di contestazioni di abuso (conduit), l'onere probatorio spetta all'amministrazione che deduce la creazione artificiosa.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
Fondamento del motivo di ricorso per Cassazione: vizio di motivazione e violazione di norme di diritto. La Corte però ha ritenuto il motivo infondato perché avrebbe richiesto il riesame del fatto, non consentito in questa sede.
Codice di procedura civile, art. 380-bis
Norma procedurale citata con riferimento alla memoria depositata dalla controricorrente nell'iter processuale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato che non è applicabile nei confronti delle Amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento delle imposte e tasse processuali tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel caso di rimborso della ritenuta sugli "utili in uscita" ai sensi dell'art. 27, comma 3-ter d.P.R. n. 600/1973, non è richiesto espressamente che il percettore sia qualificato come "beneficiario effettivo" dalla norma stessa; la disciplina mira all'armonizzazione e alla riduzione della ritenuta per soggetti UE residenti.
- L'allegazione che la società percetrice sia una 'conduit company' o che l'agevolazione sia frutto di creazione artificiosa comporta per l'amministrazione l'onere di provare la pratica abusiva: servono circostanze oggettive e l'elemento soggettivo (volontà di ottenere il vantaggio fiscale mediante artifici).
- La prova dell'assoggettamento ad imposta nello Stato di residenza può essere fornita con certificato di residenza rilasciato dall'amministrazione tributaria estera e dalle dichiarazioni dei redditi locali; non è richiesto dimostrare il concreto pagamento definitivo delle imposte sui dividendi.
- Caratteristiche formali come la presenza di una struttura ridotta, l'assenza di dipendenti o il fatto che la società detenga solo partecipazioni non sono, di per sé, sufficienti per concludere per un abuso fiscale: va valutata l'autonomia organizzativa e gestionale complessiva.
- In sede di Cassazione è limitato il sindacato sugli accertamenti di fatto (es. valutazione di documentazione bancaria e certificati): se il giudice d'appello ha ritenuto probatoria la documentazione, la Corte di legittimità non procede a nuovo esame del merito dei fatti.
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