Cassazione Penale, Sentenza n. 17384/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha rigettato il reclamo avverso la confisca di prevenzione di vari beni intestati fittiziamente alla ricorrente (un'abitazione, un fabbricato in corso di costruzione, un terreno acquistati tra 2006-2007 e una quota indivisa acquistata nel 2013) ritenuti riconducibili a Lombardo Francesco, soggetto connotato da pericolosita' sociale mafiosa. La difesa ha dedotto che la ricorrente ha provato la legittima provenienza delle somme impiegate (cessioni di beni di famiglia, donazione paterna, introiti del figlio, restituzione di prestito), ha contestato presunte contraddizioni e apparente insufficienza della motivazione della Corte territoriale, lamentando violazione degli artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011 e violazione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato con motivi non consentiti in sede di legittimità per le misure di prevenzione (ossia richieste di riconsiderazione di fatti e valutazioni probatorie). Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato adeguatamente il rigetto delle deduzioni difensive, avendo esaminato puntualmente le fonti reddituali prospettate e rilevato la genericità e la mancata prova documentale della provenienza lecita dei fondi; inoltre ha ricordato che, una volta dimostrata la sproporzione patrimoniale e la relazione con soggetti pericolosi, spetta alla parte offrire prova contraria non generica. Per effetto dell'inammissibilità il ricorso e' stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma di riferimento per la confisca di prevenzione; la Corte interpreta che, una volta accertata la sproporzione e la riconducibilita' degli acquisti a contesti familiari con soggetti pericolosi, la confisca è legittima salvo prova contraria specifica fornita dalla parte.
Richiama gli oneri probatori della difesa: la parte che invoca la lecita provenienza delle risorse deve fornire allegazioni e documenti non generici e riferiti in modo puntuale a tempi e importi per giustificare singoli acquisti.
Regola la motivazione; la Corte di legittimità ritiene che la motivazione della Corte d'appello non sia apparente, essendo stata resa in modo analitico e congruo rispetto alle censure difensive.
Consente la condanna al versamento a favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso; applicata qui per l'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza: Sezioni Unite, n. 4880/2014 (Spinelli) e Sez. Un. n. 33451/2014 (Repaci); Sez. 6, n. 21347/2018 (Salanitro)
Richiamate per il principio secondo cui, una volta dimostrata sproporzione patrimoniale collegata a soggetti pericolosi, la confisca e' ammissibile se la difesa non prova in modo specifico e documentale la lecita provenienza; inoltre i proventi sistematici non dichiarati non possono essere dedotti come fonte lecita.
Massime di principio
- In materia di confisca di prevenzione la Cassazione di legittimità valuta prevalentemente profili di diritto: non è ammissibile in cassazione una mera richiesta di riconsiderazione di fatti o della valutazione delle prove fatta dal giudice di merito.
- Quando si contesta una confisca si deve fornire prova contraria precisa, documentale e riferita in modo puntuale a tempi e importi: dichiarazioni generiche, indeterminate o non supportate non sono sufficienti.
- La dimostrazione della sproporzione tra redditi noti e spese/beni acquistati, con il collegamento a soggetti connotati da pericolosità sociale, autorizza la confisca salvo prova contraria efficace da parte dell'interessato.
- L'utilizzo sistematico di redditi non dichiarati (evasione fiscale reiterata) non può essere agevolmente trasformato in fonte lecita a giustificazione di acquisti, se non provato in modo puntuale.
- La contestazione che i beni non siano stati impiegati per attività illecite è in generale irrilevante per la misura di prevenzione fondata sulla sproporzione patrimoniale e sul pericolo sociale; il focus e' sulla provenienza/compatibilita delle risorse.
- Proporre ricorsi in cassazione contro misure di prevenzione con motivi essenzialmente fattuali o reiterativi espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni per spese e somme a titolo di ammenda.
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