Cassazione Penale, Sentenza n. 22928/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello con sei motivi: 1) vizio di diritto nella qualificazione della condotta come tentata rapina impropria (sosteneva che la violenza debba intervenire dopo la sottrazione); 2) insufficiente e generica motivazione nel ritenere provati i furti in abitazione sulla base della sola immediata utilizzazione delle carte di pagamento sottratte; 3) mancata considerazione dell'elemento soggettivo per i reati di indebita utilizzazione di carte (possibile errata convinzione di legittimità); 4) eccessiva ed illogica determinazione della pena per la tentata rapina impropria; 5) vizio nella qualificazione e nella misura dell'aumento di pena per recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, senza adeguata considerazione del tempo intercorso e delle circostanze favorevoli; 6) violazione del divieto di reformatio in peius per effetto di un aumento della recidiva in appello maggiore rispetto al primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in relazione alla violazione del divieto di reformatio in peius. Ha respinto gli altri motivi (sulla configurabilità del tentativo di rapina impropria; sulla valutazione degli indizi e della consequenzialità cronologica nell'accertare i furti in abitazione; sull'elemento soggettivo per l'uso indebito delle carte; e sulla congruità della pena nella sua componente base). Con riferimento alla violazione del divieto di reformatio in peius, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura dell'aumento per la recidiva relativo al delitto di tentata rapina impropria e ha rideterminato la pena complessiva in nove anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 3.600 di multa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
Riferito al tentativo: la Corte ribadisce che il tentativo di rapina impropria è configurabile anche quando la sottrazione non si sia ancora realizzata, se sono stati compiuti atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione
Norma richiamata in relazione al furto; la Corte ha ritenuto corretta la distinzione tra furto in abitazione e altre fattispecie alla luce delle prove
art. 629 cod. pen., secondo e terzo comma
Richiamato insieme ad altri articoli in tema di rapina/rapina impropria e relative aggravanti; interpretato in combinato disposto con l'art. 56 per la disciplina del tentativo
Richiamato in relazione al furto in abitazione: la Corte ha ritenuto che l'immediata utilizzazione delle carte sottratte costituisca elemento fortemente indiziario per l'attribuzione del furto in abitazione
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nella contestazione sulla valutazione degli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito sufficientemente fondata e logica
In tema di indebita utilizzazione di carte di pagamento la Corte conferma che la semplice effettuazione di transazioni non autorizzate integra il reato, anche se l'autore afferma di aver creduto di agire legittimamente
Richiamato nello scrutinio dell'elemento soggettivo; la Corte ha escluso la tesi difensiva sulla possibile convinzione di legittimità
Richiamato in relazione al dolo e alla responsabilità penale; la Corte ha confermato la sussistenza degli elementi soggettivi necessari
Riferito ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione della pena di merito sia congrua e non arbitraria
art. 628 cod. pen., secondo e terzo comma
Richiamato in relazione alla pena per la tentata rapina impropria e alle aggravanti; utilizzato per la valutazione della pena base
Norma sulla recidiva qualificata: la Corte ha confermato la sussistenza della recidiva qualificata ma ha corretto la misura dell'aumento per violazione del divieto di reformatio in peius
Norma che disciplina l'aumento di pena per recidiva; la Corte ha rimarcato che l'incremento applicato in appello non può essere superiore a quello stabilito in primo grado quando la diminuzione della pena base rende il trattamento complessivo peggiorativo
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamato come parametro di censura sulla motivazione in ordine alla recidiva e alla misura dell'aumento; la Corte ha valutato l'onere motivazionale assolto in merito alla qualificazione della recidiva, salvo l'errore sul computo dell'aumento
Richiamato per la possibilità della Corte di Cassazione di intervenire sulla determinazione della pena d'ufficio: ha consentito la rideterminazione diretta della misura dell'aumento per recidiva e della pena complessiva senza rinvio
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nella sintetizzazione dei motivi ai sensi di procedura di cassazione; utilizzato nella fase introduttiva del ricorso
Normativa procedurale richiamata per la disciplina della trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale
Massime di principio
- Il tentativo di rapina impropria può sussistere anche quando la sottrazione non si sia ancora concretamente realizzata: è sufficiente che siano stati compiuti atti idonei e non equivoci diretti alla sottrazione e che la violenza o la minaccia siano adottate per assicurare l'impunità
- L'immediata consequenzialità cronologica tra il furto e l'utilizzo delle carte sottratte costituisce elemento indiziario molto forte, che può giustificare la qualificazione del fatto come furto in abitazione piuttosto che come ricettazione, se corroborata da altri elementi istruttori
- La semplice effettuazione di transazioni non autorizzate con carte di pagamento altrui integra il reato di indebita utilizzazione (art. 493-ter), indipendentemente dalla presunta convinzione dell'agente di agire legittimamente
- La determinazione della pena base è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata e non arbitraria; espressioni generiche comunque possono essere sufficienti se la motivazione complessiva non risulta lacunosa
- Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice d'appello di aggravare componenti autonome della pena (es. l'aumento per recidiva), anche se la pena complessiva non risulta aumentata rispetto al primo grado: ogni componente non può essere aumentata rispetto a quanto stabilito dal primo giudice
- In caso di violazione del divieto di reformatio in peius la Corte di Cassazione può, ove possibile, annullare limitatamente alla parte viziosa e rideterminare direttamente la pena senza rinvio, applicando gli strumenti di cui all'art. 620 cod. proc. pen.
- Le contestazioni generiche sulla valutazione delle prove in grado di merito sono inadeguate in Cassazione: la difesa deve indicare in modo specifico le incongruenze logiche o l'insufficienza degli elementi probatori per ottenere l'annullamento
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