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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42186/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di appello che aveva riformato il verdetto del Tribunale di Terni riconoscendo il ricorrente colpevole del reato di lesioni stradali ai sensi dell'art. 590-bis c.p. e condannandolo a 4 mesi di reclusione. Il ricorrente deduceva: 1) carenza di motivazione e errata valutazione della testimonianza dell'agente che effettuò i rilievi; 2) omissione da parte del giudice di appello nel valutare, anche d'ufficio, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.), in considerazione dell'assenza di querela e della mancata costituzione di parte civile; 3) motivi aggiunti sostenevano che, in virtù della riforma intervenuta (modifiche alla procedibilità), dal 30/12/2023 il reato non sarebbe più procedibile d'ufficio, con conseguente obbligo del giudice di legittimità di pronunciare il proscioglimento per improcedibilità (art.129 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero in massima parte riproposizione di censure già vagliate e respinte dalla Corte d'appello che aveva adeguatamente motivato la responsabilità del conducente, richiamando la condotta colposa nell'approccio a un incrocio e in area di attraversamento pedonale, nonché l'assenza di elementi di imprevedibilità dell'evento. Sul punto della tenuità del fatto (art.131-bis), la Corte ha osservato che: a) la questione non poteva essere dedotta per la prima volta in Cassazione se la norma era già vigente alla data della sentenza di appello (richiamando art.606 c.p.p., comma 3); b) il giudice di merito non è tenuto a pronunciare d'ufficio sulla causa di non punibilità in assenza di specifica richiesta; c) i gravi profili di colpa e le lesioni giudicate guaribili in oltre 80 giorni non soddisfano i presupposti per la tenuità. Sui motivi aggiunti relativi alla novità normativa sulla procedibilità (d.lgs. 10/10/2022, n.150), la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso: la mutata condizione di procedibilità non equivale ad "abolitio criminis" e non incide sul giudicato sostanziale, per cui non rende ammissibile il ricorso in Cassazione. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p. richiamato).

Norme richiamate

  • art.590-bis c.p.

    Norma che disciplina il reato di lesioni personali stradali; applicata dalla Corte d'appello per ritenere la colpevolezza del conducente dopo la valutazione della dinamica e della condotta di guida.

  • art.131-bis c.p.

    Prevede l'estinzione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che il riconoscimento di tale causa di non punibilità non può essere sollevato per la prima volta in Cassazione se la norma era già vigente al tempo della sentenza di appello, e che il giudice di merito non è obbligato a pronunciarsi d'ufficio in assenza di specifica istanza e dei requisiti oggettivi.

  • art.606 c.p.p., comma 3

    Limita la possibilità di dedurre in Cassazione questioni nuove che non siano state proposte nei precedenti gradi quando la disposizione invocata era già vigente; giustifica l'inammissibilità della nuova deduzione relativa all'art.131-bis.

  • art.129 c.p.p.

    Norma richiamata nella doglianza del ricorrente quale base per un'eventuale pronuncia di proscioglimento per improcedibilità; la Corte ha però ritenuto la censura inammissibile per le ragioni indicate e per l'irrilevanza della mutata procedibilità rispetto al giudicato sostanziale.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Disposizione che ha modificato la procedibilità di alcuni reati (introducendo in alcuni casi la procedibilità a querela). La Corte ha chiarito che la sopravvenuta modifica procedurale non incide sul giudicato sostanziale dei processi pendenti in Cassazione e non rende ammissibile un ricorso basato su tale novità, diversamente dall'abolizione del reato.

  • art.616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze e le sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n.186 del 13/6/2000

    Giurisprudenza richiamata in tema di verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione la cita per escludere l'ipotesi che la inammissibilità derivi da assenza di colpa nella decisione stessa.

Massime di principio

  • Non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione eccezioni o istanze (es. riconoscimento della particolare tenuità del fatto) se la norma invocata era già vigente al tempo della decisione di merito: tali questioni devono essere sollevate nei gradi di merito, pena l'inammissibilità (art.606 c.p.p.).
  • Il giudice di merito non è tenuto a pronunciare d'ufficio sulla causa di non punibilità per tenuità (art.131-bis) se non è stata espressamente richiesta e mancano i presupposti oggettivi e soggettivi per il relativo riconoscimento.
  • Mutamenti normativi successivi che incidono sulla procedibilità (da ufficio a querela) non hanno lo stesso effetto dell'abolitio criminis e, di norma, non alterano il giudicato sostanziale nei procedimenti pendenti in Cassazione; non rendono quindi ammissibile un ricorso tardivo basato solo su tale sopravvenienza normativa.
  • Quando le lesioni sono gravi (es. plurime fratture e prognosi superiore a 80 giorni), è difficile ottenere il riconoscimento della tenuità del fatto: la gravità dell'evento e i profili colposi della condotta ostano a tale riconoscimento.
  • Per preservare e far valere eventuali cause di estinzione della punibilità o eccezioni procedurali è necessario sollevarle tempestivamente nei primi gradi del giudizio e motivarle specificamente; la genericità delle censure in Cassazione ne determina spesso l'inammissibilità.
  • Un ricorso dichiarato manifestamente inammissibile può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, ove previsto, a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (richiamo art.616 c.p.p.).

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