Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9172/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. denunciando un presunto errore di fatto nella decisione della Corte di Cassazione (sent. 2640/2022). In particolare, contestava la valutazione della Corte di Cassazione secondo cui il primo motivo di ricorso in Cassazione era "generico" in quanto avrebbe "omesso di indicare quali sarebbero gli atti di indagine affetti da inutilizzabilità, trattandosi di doglianza onnicomprensiva concernente un periodo". Coluccio sosteneva, invece, di avere precisato che la doglianza riguardava tutti gli atti d'indagine espletati nel periodo 12/09/2012 - 10/02/2016 e di averli allegati, per cui la Corte avrebbe errato nel ritenere il motivo generico.

La decisione

Il giudice amministrativo penale ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile. Ha ritenuto che non sussista errore di fatto: l'affermazione della Corte di Cassazione secondo cui il motivo era "omnicomprensivo concernente un periodo" equivaleva esattamente alla doglianza del ricorrente che lamentava l'inutilizzabilità "di tutti gli atti di indagine espletati nell'arco temporale di riferimento"; dunque non vi è travisamento del contenuto del motivo. La decisione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in Cassazione, chi deduce inutilizzabilità deve indicare gli atti specifici e dimostrarne l'incidenza sul complessivo compendio indiziario. Inoltre la pronuncia ha ricordato il principio secondo cui, nel caso di reato permanente, l'archiviazione non seguita da riapertura non impedisce investigazioni e azione penale per condotte successive. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di parte civile (ex art. 541 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto: il ricorso deve individuare e dimostrare l'errore di fatto della decisione impugnata; la Corte ha ritenuto che il motivo proposto non dimostrasse tale errore ma fosse una mera rimodulazione della doglianza originaria.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per la condanna a 3.000 euro.

  • art. 541, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce la rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile in caso di soccombenza dell'imputato; la Corte ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Disciplina l'effetto dell'archiviazione e l'autorizzazione alla riapertura delle indagini; la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in caso di reato permanente, l'archiviazione non seguita da autorizzazione alla riapertura non impedisce investigazioni su condotte successive e l'eventuale utilizzazione degli atti relativi a fatti diversi o posteriori.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sul reato associativo di tipo mafioso, citata nel quadro dei profili di archiviazione e della permanenza del reato; la giurisprudenza citata distingue tra fatti oggetto di archiviazione e condotte successive nel reato permanente.

  • Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che chi deduce inutilizzabilità deve indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l'incidenza sul compendio indiziario, a pena di inammissibilità del motivo per genericità.

  • Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010 (Giuliani) e altre pronunce (Caponera, Sciascia, Alampi, Panzeca)

    Giurisprudenza richiamata sul tema dell'archiviazione e dell'efficacia preclusiva: chiarisce che l'archiviazione non autorizzata alla riapertura limita l'utilizzabilità agli atti concernenti lo stesso fatto oggetto dell'archiviazione, ma non impedisce indagini e azione penale su fatti successivi o diversi collegati a reato permanente.

Massime di principio

  • Quando si deduce l'inutilizzabilità di atti in sede di impugnazione (anche in Cassazione), è necessario indicare espressamente i singoli atti contestati e motivare la loro incidenza sul complessivo compendio probatorio; una lamentela "onnicomprensiva" relativa a un periodo è considerata generica e puo' essere dichiarata inammissibile.
  • Nei reati permanenti (es. art. 416-bis), un decreto di archiviazione nei confronti di alcuni fatti non impedisce automaticamente le indagini e l'azione penale per fatti o condotte successivi: l'inutilizzabilità colpisce gli atti relativi allo stesso fatto oggetto dell'archiviazione, non gli atti su segmenti temporali successivi.
  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) richiede una chiara dimostrazione dell'errore materiale o fattuale della decisione impugnata; non è sufficiente sostenere che la Corte abbia "frainteso" argomentazioni che, per contenuto, risultano equivalenti a quanto da essa ricostruito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è esposto al pagamento delle spese processuali, a sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di parte civile, secondo i parametri di legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.