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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1370/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) eccezione di nullità per omessa notifica al difensore dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.; (2) censura sul fatto che il reato di danneggiamento sia stato ritenuto commesso con violenza alla persona in appello, aggravante non contestata in primo grado; (3) invocazione della normativa più favorevole (d.lgs. 15/01/2016 n.7, riforma art. 635 c.p.) ritenuta applicabile in favore dell'imputata perché avrebbe depenalizzato il danneggiamento non aggravato; (4) vizio di apparente motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, che era stata esaminata come imputata in altro procedimento e quindi le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere riscontrate ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità: la ricorrente non ha dimostrato che la nomina del difensore di fiducia del 26/06/2014 si riferisse al presente procedimento, dunque l'avviso ex art. 415-bis è stato correttamente notificato al difensore d'ufficio. Sui motivi relativi al danneggiamento e alla riforma normativa ha osservato che il capo di imputazione contestava il danneggiamento unitamente alle lesioni cagionate alla persona; in seguito al d.lgs. 15/01/2016 n.7 la violenza alla persona è elemento costitutivo di una fattispecie di danneggiamento (non mera aggravante), per cui la qualificazione adottata dai giudici di merito è corretta. Quanto alle dichiarazioni della parte offesa, la Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse già indicato il riscontro del referto medico e che le dichiarazioni fossero logiche e coerenti; pertanto non v'è vizio di motivazione. La ricorrente è condannata alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore della parte civile liquidate in euro 2.500.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per i motivi di ricorso; impiegata come riferimento formale nell'esame delle censure di cassazione.

  • art. 522, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunta nullità; la Corte ha comunque ritenuto inammissibile la censura perché la presunta violazione processuale era insussistente.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Disposizione relativa all'avviso di prosecuzione delle indagini e alla necessità di notifica al difensore: la Corte ha ritenuto che la notifica fosse avvenuta correttamente poiché la nomina del difensore di fiducia non risultava riferibile al presente procedimento.

  • artt. 517 e 522 cod. proc. pen.

    Richiamati nella censura sulla qualificazione del reato di danneggiamento; la Corte ha ritenuto che la qualificazione adottata in applicazione della normativa vigente fosse corretta.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 (art. 2, comma 1) - riforma art. 635 c.p.

    d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7

    La riforma ha riformulato l'art. 635 c.p. attribuendo rilevanza penale al danneggiamento doloso solo in determinate ipotesi, tra cui il danneggiamento "con violenza alla persona": la Corte interpreta la violenza alla persona non più come circostanza aggravante ma come elemento costitutivo di una specifica ipotesi di reato.

  • art. 635 cod. pen.

    Dopo la riforma, il danneggiamento con violenza alla persona integra la fattispecie penalmente rilevante; ciò giustifica la condanna per danneggiamento connesso a lesioni.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede che le dichiarazioni di chi è imputato di reato connesso o collegato possano valere solo se riscontrate: la Corte ha ritenuto il riscontro effettuato dal referto medico e la coerenza della testimonianza della persona offesa.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Disposizione che consente la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende e che è stata applicata per fissare l'importo di euro 3.000.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile soccombente; applicata per la liquidazione delle spese a favore della parte civile.

Massime di principio

  • Per eccepire la nullità per omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis occorre dimostrare che la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio si riferiscano effettivamente al procedimento oggetto di impugnazione; senza tale prova la notifica al difensore d'ufficio è valida.
  • Dopo il d.lgs. 15/01/2016 n.7 la "violenza alla persona" può costituire elemento costitutivo del reato di danneggiamento e non semplice circostanza aggravante: se il capo di imputazione descrive il danneggiamento con lesioni, i giudici possono qualificare il fatto come danneggiamento "con violenza alla persona" anche se il Tribunale non ha espresso testualmente l'aggravante.
  • Le dichiarazioni della persona offesa che sia stata esaminata come imputata in altro procedimento richiedono riscontro probatorio; un referto medico coerente con il racconto può costituire valido riscontro e legittimare l'apprezzamento probatorio dei giudici.
  • La Corte di Cassazione ha ampia discrezionalità nel dichiarare manifestamente infondati motivi che non dimostrano profili di illegittimità grave o che si fondano su deduzioni non provate; per evitare l'inammissibilità il ricorso deve mettere in luce errori di diritto o fatti provati incompatibili con la decisione impugnata.
  • Le modifiche legislative che incidono sulla struttura della fattispecie penale (depenalizzazioni o riformulazioni) devono essere valutate alla luce del principio della legge favorevole; tuttavia il modo in cui è stato originariamente contestato il fatto (capo di imputazione) e la sua descrizione possono determinare l'applicabilità della nuova formulazione.

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