Cassazione Penale, Sentenza n. 1370/2022 del 14/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) eccezione di nullità per omessa notifica al difensore dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.; (2) censura sul fatto che il reato di danneggiamento sia stato ritenuto commesso con violenza alla persona in appello, aggravante non contestata in primo grado; (3) invocazione della normativa più favorevole (d.lgs. 15/01/2016 n.7, riforma art. 635 c.p.) ritenuta applicabile in favore dell'imputata perché avrebbe depenalizzato il danneggiamento non aggravato; (4) vizio di apparente motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, che era stata esaminata come imputata in altro procedimento e quindi le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere riscontrate ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità: la ricorrente non ha dimostrato che la nomina del difensore di fiducia del 26/06/2014 si riferisse al presente procedimento, dunque l'avviso ex art. 415-bis è stato correttamente notificato al difensore d'ufficio. Sui motivi relativi al danneggiamento e alla riforma normativa ha osservato che il capo di imputazione contestava il danneggiamento unitamente alle lesioni cagionate alla persona; in seguito al d.lgs. 15/01/2016 n.7 la violenza alla persona è elemento costitutivo di una fattispecie di danneggiamento (non mera aggravante), per cui la qualificazione adottata dai giudici di merito è corretta. Quanto alle dichiarazioni della parte offesa, la Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse già indicato il riscontro del referto medico e che le dichiarazioni fossero logiche e coerenti; pertanto non v'è vizio di motivazione. La ricorrente è condannata alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore della parte civile liquidate in euro 2.500.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata per i motivi di ricorso; impiegata come riferimento formale nell'esame delle censure di cassazione.
art. 522, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunta nullità; la Corte ha comunque ritenuto inammissibile la censura perché la presunta violazione processuale era insussistente.
Disposizione relativa all'avviso di prosecuzione delle indagini e alla necessità di notifica al difensore: la Corte ha ritenuto che la notifica fosse avvenuta correttamente poiché la nomina del difensore di fiducia non risultava riferibile al presente procedimento.
artt. 517 e 522 cod. proc. pen.
Richiamati nella censura sulla qualificazione del reato di danneggiamento; la Corte ha ritenuto che la qualificazione adottata in applicazione della normativa vigente fosse corretta.
d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 (art. 2, comma 1) - riforma art. 635 c.p.
d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7
La riforma ha riformulato l'art. 635 c.p. attribuendo rilevanza penale al danneggiamento doloso solo in determinate ipotesi, tra cui il danneggiamento "con violenza alla persona": la Corte interpreta la violenza alla persona non più come circostanza aggravante ma come elemento costitutivo di una specifica ipotesi di reato.
Dopo la riforma, il danneggiamento con violenza alla persona integra la fattispecie penalmente rilevante; ciò giustifica la condanna per danneggiamento connesso a lesioni.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede che le dichiarazioni di chi è imputato di reato connesso o collegato possano valere solo se riscontrate: la Corte ha ritenuto il riscontro effettuato dal referto medico e la coerenza della testimonianza della persona offesa.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizione che consente la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende e che è stata applicata per fissare l'importo di euro 3.000.
Norma che prevede la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile soccombente; applicata per la liquidazione delle spese a favore della parte civile.
Massime di principio
- Per eccepire la nullità per omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis occorre dimostrare che la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio si riferiscano effettivamente al procedimento oggetto di impugnazione; senza tale prova la notifica al difensore d'ufficio è valida.
- Dopo il d.lgs. 15/01/2016 n.7 la "violenza alla persona" può costituire elemento costitutivo del reato di danneggiamento e non semplice circostanza aggravante: se il capo di imputazione descrive il danneggiamento con lesioni, i giudici possono qualificare il fatto come danneggiamento "con violenza alla persona" anche se il Tribunale non ha espresso testualmente l'aggravante.
- Le dichiarazioni della persona offesa che sia stata esaminata come imputata in altro procedimento richiedono riscontro probatorio; un referto medico coerente con il racconto può costituire valido riscontro e legittimare l'apprezzamento probatorio dei giudici.
- La Corte di Cassazione ha ampia discrezionalità nel dichiarare manifestamente infondati motivi che non dimostrano profili di illegittimità grave o che si fondano su deduzioni non provate; per evitare l'inammissibilità il ricorso deve mettere in luce errori di diritto o fatti provati incompatibili con la decisione impugnata.
- Le modifiche legislative che incidono sulla struttura della fattispecie penale (depenalizzazioni o riformulazioni) devono essere valutate alla luce del principio della legge favorevole; tuttavia il modo in cui è stato originariamente contestato il fatto (capo di imputazione) e la sua descrizione possono determinare l'applicabilità della nuova formulazione.
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