Cassazione Penale, Ordinanza n. 12187/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per ricettazione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di ricettazione. L'unico motivo deduceva vizi della motivazione in ordine alla prova della condotta materiale e del dolo, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse errata. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura mirava a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della decisione di merito era immune da vizi logici e giuridici, avendo valorizzato le dichiarazioni del teste della polizia giudiziaria, il palese carattere della contraffazione, l'assenza di elementi contrari e la mancanza di qualsiasi giustificazione circa il possesso della patente contraffatta.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato contestato, richiamata per censurare la motivazione sulla prova della condotta materiale e del dolo e ritenuta correttamente applicata dal giudice di merito.
Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato implicitamente nel riferimento ai limiti del ricorso per cassazione, in particolare al divieto di sollecitare una nuova valutazione del fatto.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Principio secondo cui alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di ricostruzione alternativa dei fatti.
- La censura motivazionale è inammissibile quando mira, sotto la veste del vizio di motivazione, a contestare il merito della valutazione delle prove compiuta dal giudice di appello.
- La motivazione di condanna per ricettazione può ritenersi adeguata quando sia fondata su dichiarazioni testimoniali, sul carattere evidente della falsificazione del bene e sull'assenza di elementi contrari o di una plausibile giustificazione del possesso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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