Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32761/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 25 gennaio 2024, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo alla pena di tre mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 612 c.p. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata dichiarazione dell'estinzione del reato per prescrizione e per l'omessa pronuncia sulla richiesta difensiva relativa alla prescrizione. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che, sebbene il termine ordinario fosse maturato il 25 novembre 2023, dovevano computarsi 209 giorni di sospensione: 126 giorni per l'astensione dei difensori, 64 giorni per il differimento connesso all'emergenza Covid e 119 giorni per un'ulteriore astensione dei difensori. Il termine risultava quindi maturato il 21 giugno 2024, successivamente alla conclusione del giudizio di appello. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato anche quanto alle memorie difensive, depositate soltanto due giorni, anziché cinque, prima dell'udienza, in violazione dell'art. 598-bis c.p.p. Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 129 c.p.p. per la mancata declaratoria della prescrizione; anch'esso è stato ritenuto manifestamente infondato per le medesime ragioni. La Corte ha inoltre rilevato che, essendo il ricorso inammissibile, non poteva essere dichiarata in questa sede l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati. Ha escluso che la prescrizione fosse maturata alla data della sentenza d'appello, individuando la scadenza del termine, tenuto conto delle sospensioni, nel 21 giugno 2024. Ha inoltre ritenuto tardive le memorie difensive e ha affermato che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    La disposizione individua il reato per il quale il ricorrente era stato condannato; il testo non riporta ulteriori profili interpretativi della fattispecie.

  • art. 598-bis c.p.p.

    La Corte ha ritenuto tardivo il deposito delle memorie difensive effettuato due giorni, anziché cinque, prima dell'udienza.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ha escluso la possibilità di dichiarare la prescrizione, non essendo maturata alla data della sentenza d'appello; inoltre, l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La prescrizione deve essere verificata con riferimento alla data della decisione impugnata, computando i periodi di sospensione previsti dalla legge; se tali periodi spostano la scadenza oltre la conclusione del giudizio di merito, la prescrizione non può essere dichiarata in quella fase.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
  • Le memorie difensive depositate oltre il termine previsto dall'art. 598-bis c.p.p. sono tardive e possono essere legittimamente ritenute irrilevanti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.