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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49716/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari che in parte ha riformato la pronuncia di primo grado relativa a plurimi reati di rapina e ricettazione. Le censure riguardano: (i) violazione di legge e omessa/insufficiente motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità (in particolare per Montani e per l'uso delle dichiarazioni di terzi), (ii) vizio di motivazione sulla quantificazione della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), (iii) presunte violazioni procedurali richiamate con riferimento agli artt. 192, 197 e 210 c.p.p. e alla chiamata in correità e utilizzabilità delle dichiarazioni ex art. 63 c.p.p.; inoltre si contesta la utilizzabilità delle dichiarazioni rese da persone poste sotto costrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Di Liddo e Montani e ha rigettato il ricorso di Gentile. Ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata l'affermazione di responsabilità, valorizzando le dichiarazioni eteroaccusatorie di Valente e Lopopolo ove corroborate da riscontri esterni (individuazione fotografica, immagini di videosorveglianza, ammissioni). Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione negativa sulla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (ammissioni in fase di arresto ritenute non preponderanti). Ha confermato l'utilizzabilità, nei confronti dei terzi, di dichiarazioni rese da persone non indagate anche se auto-incriminanti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; Di Liddo e Montani, oltre alle spese, sono stati condannati al versamento complessivo di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (da liquidarsi equitativamente) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento a questioni di motivazione e valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata rispetto alla valutazione delle prove.

  • art. 197 c.p.p.

    Riferito dai ricorrenti in tema di omessa valutazione di elementi; la Cassazione ha ritenuto che non sussistesse carenza motivazionale rilevante.

  • art. 210 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle formalità e ammissibilità di elementi istruttori; la Corte ha ritenuto regolare l'utilizzo delle prove richiamate.

  • art. 63 c.p.p.

    Disciplina la utilizzabilità delle dichiarazioni rese da persone sottoposte a indagini: la Corte ha precisato che le dichiarazioni rese da persone non indagate, anche se auto-incriminanti, sono utilizzabili nei confronti di terzi e pertanto non colpite dalla sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 63, comma 1, c.p.p.

  • art. 62-bis c.p.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte d'appello ha valutato le ammissioni come avvenute al momento dell'arresto e non preponderanti, giustificando il mancato riconoscimento in regime di prevalenza.

  • art. 69 c.p.

    Principio di equivalenza tra circostanze favorevoli e sfavorevoli nella determinazione della pena: la Corte ha operato un giudizio di equivalenza ritenuto congruo dalla Cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e all'irrogazione di somme in favore della Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o con profili di colpa; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 complessivi da ripartire.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni eteroaccusatorie possono fondare una condanna se adeguatamente corroborate da riscontri esterni obiettivi (individuazioni fotografiche, immagini di videosorveglianza, ammissioni concordanti).
  • Le ammissioni rese al momento dell'arresto hanno un peso valutabile dal giudice e possono non risultare preponderanti ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche se non offrono utili elementi per le indagini o per la verità processuale.
  • Le dichiarazioni rese da persone non sottoposte ad indagine e auto-incriminanti sono utilizzabili nei confronti di terzi; la sanzione di inutilizzabilità dell'art. 63, comma 1, c.p.p. non opera automaticamente contro i soggetti diversi dal dichiarante.
  • Il ricorso per cassazione deve contestare specificamente e con argomentazione le motivazioni della sentenza impugnata: censure generiche o ripetitive trovano facile rigetto per insuperabile aspecificità.
  • Il giudice di legittimità controlla la congruità e la completezza della motivazione di merito ma non sostituisce la valutazione di fatto del giudice di appello quando questa sia adeguatamente motivata e sostenuta da riscontri probatori.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutando i profili di colpa dell'impugnazione.

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