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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25069/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per furto in luogo di privata dimora (art. 624-bis c.p.) con l'esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose. Matarazzo censurava la mancanza di prova della sua adesione all'azione dei presunti complici, la non configurabilità dell'art. 624-bis e la mancata riduzione della pena in ragione dell'esclusione di una aggravante e della prevalenza delle attenuanti. Volzone Gennaro e Volzone Danilo articolavano tre motivi: contestazione della qualificazione giuridica (sostenevano che il luogo fosse mera struttura per ristorazione o abbandonata e non luogo di privata dimora, con conseguente difetto dell'elemento soggettivo), censura sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 (perché il bene era pignorato e non sottoposto a sequestro) e denuncia di violazione del divieto di reformatio in peius per la mancata riduzione della pena nonostante l'esclusione di una aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi, valutando le doglianze circa la qualificazione del fatto, l'aggravante del 'sequestro o pignoramento' e la presunta reformatio in peius. Pur ritenendo le censure principali come manifestamente infondate rispetto ai punti trattati in motivazione (confermando che il fatto integra il reato di cui all'art. 624-bis e che l'art. 625 n.7 comprende anche il pignoramento), la Corte ha comunque annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio. Inoltre ha ritenuto il ricorso di Matarazzo generico e privo di specificità. In sintesi: sentenza impugnata annullata con rinvio per nuovo giudizio dalla Corte di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma che punisce il furto commesso in luogo di privata dimora. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui non è necessario che il luogo sia 'abitazione' in senso stretto, ma occorre che abbia le caratteristiche di riservatezza e non accessibilità per terzi e che vi si svolgano abitualmente atti della vita privata.

  • art. 625 c.p., n. 7

    "sottoposte a sequestro o a pignoramento"

    L'aggravante è configurata quando il furto è commesso su cose sottoposte a sequestro o a pignoramento: la Corte interpreta la norma come includente espressamente il pignoramento tra le fattispecie aggravanti.

  • art. 571 c.p.c.

    Norma processuale civile richiamata in merito agli effetti del pignoramento (impossibilità per il titolare di recuperare il possesso in vista dell'asta): utilizzata in sede penale per spiegare la rilevanza, ai fini dell'aggravante, dello stato del bene pignorato.

  • Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017 (D'Amico)

    "Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis cod.pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare"

    Giurisprudenza di legittimità utilizzata per chiarire il perimetro della nozione di 'privata dimora': la Corte la applica per valutare che la struttura (alberghiera/alloggiativa) in cui è consumato il furto rientri nella nozione protetta dall'art. 624-bis.

Massime di principio

  • Per la configurabilità dell'art. 624-bis c.p. non è necessario che il luogo sia un'abitazione in senso stretto: rileva che il luogo sia abitualmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata, sia riservato e non accessibile a terzi senza consenso.
  • L'aggravante di cui all'art. 625 n.7 si applica anche se il bene è pignorato: il legislatore elenca "sequestro o pignoramento" e la giurisprudenza li considera equiparati ai fini dell'aggravante.
  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione: ragionamenti generici o prive di specificità sono assorbiti e dichiarati inammissibili o infondati.
  • Le questioni processuali e sanzionatorie (es. pena sotto il minimo edittale, limiti alla modificazione della pena in sede d'appello) richiedono una valutazione formale delle impugnazioni: la Corte valuta la legittimità della pena e l'eventuale incidenza di errori procedurali o di motivazione.
  • L'annullamento con rinvio comporta la riapertura del giudizio di merito: l'orientamento espresso in Cassazione sul diritto o sulla qualificazione giuridica vincola il giudice di rinvio, ma il nuovo giudizio può riconsiderare elementi di fatto e applicare la normativa secondo le indicazioni della Corte.

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