Cassazione Penale, Sentenza n. 25069/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per furto in luogo di privata dimora (art. 624-bis c.p.) con l'esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose. Matarazzo censurava la mancanza di prova della sua adesione all'azione dei presunti complici, la non configurabilità dell'art. 624-bis e la mancata riduzione della pena in ragione dell'esclusione di una aggravante e della prevalenza delle attenuanti. Volzone Gennaro e Volzone Danilo articolavano tre motivi: contestazione della qualificazione giuridica (sostenevano che il luogo fosse mera struttura per ristorazione o abbandonata e non luogo di privata dimora, con conseguente difetto dell'elemento soggettivo), censura sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 (perché il bene era pignorato e non sottoposto a sequestro) e denuncia di violazione del divieto di reformatio in peius per la mancata riduzione della pena nonostante l'esclusione di una aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi, valutando le doglianze circa la qualificazione del fatto, l'aggravante del 'sequestro o pignoramento' e la presunta reformatio in peius. Pur ritenendo le censure principali come manifestamente infondate rispetto ai punti trattati in motivazione (confermando che il fatto integra il reato di cui all'art. 624-bis e che l'art. 625 n.7 comprende anche il pignoramento), la Corte ha comunque annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio. Inoltre ha ritenuto il ricorso di Matarazzo generico e privo di specificità. In sintesi: sentenza impugnata annullata con rinvio per nuovo giudizio dalla Corte di Cassazione.
Norme richiamate
Norma che punisce il furto commesso in luogo di privata dimora. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui non è necessario che il luogo sia 'abitazione' in senso stretto, ma occorre che abbia le caratteristiche di riservatezza e non accessibilità per terzi e che vi si svolgano abitualmente atti della vita privata.
"sottoposte a sequestro o a pignoramento"
L'aggravante è configurata quando il furto è commesso su cose sottoposte a sequestro o a pignoramento: la Corte interpreta la norma come includente espressamente il pignoramento tra le fattispecie aggravanti.
Norma processuale civile richiamata in merito agli effetti del pignoramento (impossibilità per il titolare di recuperare il possesso in vista dell'asta): utilizzata in sede penale per spiegare la rilevanza, ai fini dell'aggravante, dello stato del bene pignorato.
Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017 (D'Amico)
"Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis cod.pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare"
Giurisprudenza di legittimità utilizzata per chiarire il perimetro della nozione di 'privata dimora': la Corte la applica per valutare che la struttura (alberghiera/alloggiativa) in cui è consumato il furto rientri nella nozione protetta dall'art. 624-bis.
Massime di principio
- Per la configurabilità dell'art. 624-bis c.p. non è necessario che il luogo sia un'abitazione in senso stretto: rileva che il luogo sia abitualmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata, sia riservato e non accessibile a terzi senza consenso.
- L'aggravante di cui all'art. 625 n.7 si applica anche se il bene è pignorato: il legislatore elenca "sequestro o pignoramento" e la giurisprudenza li considera equiparati ai fini dell'aggravante.
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione: ragionamenti generici o prive di specificità sono assorbiti e dichiarati inammissibili o infondati.
- Le questioni processuali e sanzionatorie (es. pena sotto il minimo edittale, limiti alla modificazione della pena in sede d'appello) richiedono una valutazione formale delle impugnazioni: la Corte valuta la legittimità della pena e l'eventuale incidenza di errori procedurali o di motivazione.
- L'annullamento con rinvio comporta la riapertura del giudizio di merito: l'orientamento espresso in Cassazione sul diritto o sulla qualificazione giuridica vincola il giudice di rinvio, ma il nuovo giudizio può riconsiderare elementi di fatto e applicare la normativa secondo le indicazioni della Corte.
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