Cassazione Penale, Sentenza n. 6400/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che confermava le condanne per reati di bancarotta societaria fraudolenta (impropria, patrimoniale e documentale) relative alle società IERRE s.r.l. e MEDITERRANEA CAVI s.p.a. Le censure hanno riguardato, tra l'altro: (i) presunto travisamento della prova e carenza di motivazione in violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p.; (ii) la distinzione tra dissipazione e distrazione patrimoniale e l'erronea ricostruzione di fatti civili trasferiti al processo penale; (iii) mancato esame di elementi quali l'esistenza di un contratto di comodato, documenti di trasporto, compensazioni contabili, conferimenti e restituzioni a soci, e consulenze tecniche di parte; (iv) contestazione dell'elemento soggettivo (dolo) sostenendo assenza di volontà di ledere il ceto creditorio o di consapevolezza dello stato di insolvenza; (v) richiesta di applicare fattispecie meno gravi (es. favoreggiamento) o riconoscere le circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato i ricorsi in massima parte inammissibili o manifestamente infondati e ha respinto le doglianze. In particolare: molti motivi sono stati ritenuti generici o non autosufficienti; la Corte ha confermato che la qualificazione delle condotte come distrazione o dissipazione, così come la valutazione della prova materiale e documentale, rientra nel sindacato di merito salvo il recente e rigoroso vizio di travisamento "fotografico"; è stato ribadito che il dolo di distrazione non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo specifico di danneggiare i creditori (dolo generico sufficiente); la bancarotta documentale può sussistere anche quando la ricostruzione patrimoniale sia possibile ma ostacolata da irregolarità contabili; il ruolo di amministratore formale non esclude la responsabilità se è provata la partecipazione o la consapevolezza delle condotte distrattive. Sono state confermate le condanne e condannati i ricorrenti alle spese di procedimento e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla valutazione della prova; la Corte afferma che il giudizio di legittimità è limitato al travisamento 'fotografico' della prova e non può riaprire la valutazione nel merito.
Richiamato per il principio che il giudice deve esaminare le ricostruzioni alternative; la Corte ha ritenuto che nel caso non siano state indicate alternative concrete idonee a generare un dubbio ragionevole.
Riferimento al concorso di persone nel reato: utilizzato per valutare il concorso fra amministratore di fatto e formale e la responsabilità a titolo di partecipazione.
Richiamato per il concorso di persone e la responsabilità dell'amministratore formale per le condotte dell'amministratore di fatto quando vi sia consapevolezza o partecipazione.
Riferimento generale al concorso di persone nel reato; la Corte applica i principi sulla partecipazione e sul dolo eventuale/diretto.
art. 223, comma 1, legge fallimentare
Norma base per la bancarotta fraudolenta patrimoniale: la Corte distingue tra le varie modalità (distrazione, dissipazione) e riconosce la configurabilità della fattispecie anche per condotte dissipative se dotate di intrinseca incoerenza gestionale.
art. 219, comma 2, legge fallimentare
Richiamata in relazione alle ipotesi aggravate e alle specifiche fattispecie contestate; la Corte ha applicato i principi interpretativi per la fattispecie impropria.
art. 216, comma 1, n.1 legge fallimentare
Citata come riferimento normativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte verifica elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma.
Proposta come alternativa in uno dei motivi (reato minore), ma la Corte ha ritenuto che i fatti integrassero la bancarotta fraudolenta distrattiva e non, al più, il favoreggiamento.
Richiamato insieme all'art. 133 e art. 62-bis in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti; la Corte ha motivato il diniego delle attenuanti generiche in base alla gravità, reiterazione e professionalità del reo.
Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi positivi idonei a concederle nella fattispecie.
Riferimento alle circostanze attenuanti comuni; la Corte ha motivato il diniego per le ragioni indicate nella sentenza d'appello.
Norma che consente la condanna alle spese processuali per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di estensione dei motivi in cassazione; i ricorsi sono stati esaminati entro i limiti di ammissibilità stabiliti da tale disposizione.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sul fatto è strettamente limitato: la Cassazione può rilevare solo travisamenti 'fotografici' e non riformare valutazioni probatorie discutibili ma logicamente motivate.
- Nella bancarotta fraudolenta la distinzione fra dissipazione e distrazione si fonda su elementi oggettivi e soggettivi: è sufficiente il dolo generico (volontà di destinare il patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia dei creditori) e non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza.
- La bancarotta documentale sussiste anche quando la ricostruzione del patrimonio sia possibile ma resa più difficoltosa da irregolarità contabili; non è richiesta l'impossibilità assoluta di ricostruzione.
- L'amministratore 'formale' può essere ritenuto responsabile se emerge la sua partecipazione o consapevolezza delle condotte distrattive; la responsabilità può fondarsi anche su dolo eventuale rispetto alle condotte dell'amministratore di fatto.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti: censure generiche, per relationem o prive di indicazione di elementi concreti che traviserebbero la prova saranno dichiarate inammissibili.
- Le consulenze tecniche di parte non vincolano il giudice: se il giudice ha motivato esaurientemente il proprio convincimento non è tenuto a confutare punto per punto ogni rilievo tecnico difensivo.
- Se in appello o in Cassazione si invocano ricostruzioni alternative della prova, è necessario indicare concretamente fatti o documenti che possano ragionevolmente fondare un dubbio; altrimenti la decisione di merito permane salvo vizio evidente.
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