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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03539/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La società concessionaria della riscossione aveva chiesto l’ammissione al passivo di una liquidazione controllata, ma il liquidatore aveva rigettato la domanda come tardiva. La reclamante sosteneva che il termine per la domanda tardiva non fosse decorso perché la sentenza di apertura della procedura le era stata solo comunicata via PEC e non notificata nelle forme di legge; inoltre contestava il raddoppio del contributo unificato disposto dal tribunale. Con il ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 136 e 137 c.p.c. per avere il tribunale equiparato la comunicazione PEC alla notificazione della sentenza di apertura; con il secondo motivo, violazione dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002 per avere applicato l’ulteriore contributo unificato nonostante il reclamo avesse ad oggetto un atto del liquidatore, ritenuto non impugnazione in senso stretto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura non si confrontava realmente con la ratio decidendi del decreto impugnato, fondato non solo sulla modalità PEC della comunicazione, ma soprattutto sulla circostanza che, ai fini dell’ammissibilità della domanda tardiva ex art. 273, comma 5, c.c.i.i., rileva l’assenza di imputabilità del ritardo al creditore e non la sola regolarità formale della notificazione, essendo decisiva la conoscenza effettiva e tempestiva della sentenza di apertura. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, poiché il raddoppio del contributo unificato dipende dalla definizione del giudizio in forma di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione e non dalla natura giudiziale o amministrativa dell’atto impugnato. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell’intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 273, comma 5, c.c.i.i.

    Ai fini dell’ammissibilità della domanda tardiva rileva che il ritardo nella presentazione non sia imputabile al creditore; non basta contestare la sola regolarità formale della notificazione se vi è stata conoscenza effettiva e tempestiva della sentenza di apertura.

  • art. 270, comma 1, lett. d), c.c.i.i.

    Nel regime della liquidazione controllata richiama l’applicazione delle regole dell’art. 10, comma 3, c.c.i.i., nel contesto delle comunicazioni/notificazioni agli interessati.

  • art. 10, comma 1, c.c.i.i.

    le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l’obbligo di munirsene

    Le comunicazioni degli organi della procedura avvengono via telematica al domicilio digitale dei destinatari obbligati a dotarsene; la Corte ne valorizza la portata generale nel sistema del codice della crisi.

  • art. 10, comma 3, c.c.i.i.

    Disciplina le comunicazioni in caso di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per distinguere le comunicazioni del cancelliere dalle notificazioni; la Corte non accoglie la censura perché non supera la ratio del decreto.

  • art. 137 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la notificazione richiede soggetti abilitati e non può essere sostituita da una mera comunicazione del liquidatore.

  • art. 149-bis c.p.c.

    Evocato dal tribunale come conferma che, per i soggetti muniti di PEC obbligatoria, le notificazioni e comunicazioni possono avvenire a mezzo posta elettronica certificata.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    L’onere di specificità del motivo di ricorso impone di confrontarsi puntualmente con la decisione impugnata e con le norme asseritamente violate.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge richiede una critica specifica della regula iuris applicata dal giudice di merito.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato consegue alla pronuncia che definisce il giudizio con rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il giudice deve dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando ricorre una delle definizioni tipiche del giudizio di impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro dell’importo ulteriore da versare, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, il motivo è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con il contenuto precettivo delle norme indicate.
  • Ai fini dell’ammissibilità della domanda tardiva del creditore nella procedura concorsuale, ciò che conta non è solo la regolarità formale della notificazione della sentenza di apertura, ma soprattutto se il ritardo sia o meno imputabile al creditore; la conoscenza effettiva e tempestiva della procedura esclude l’incolpevolezza del ritardo.
  • Nel sistema del codice della crisi, le comunicazioni agli aventi diritto effettuate via PEC al domicilio digitale dei destinatari obbligati possono soddisfare l’obbligo di portare a conoscenza l’apertura della procedura, secondo la disciplina richiamata dalla legge.
  • Il raddoppio del contributo unificato dipende dalla forma di definizione del giudizio di impugnazione (rigetto, inammissibilità o improcedibilità), non dalla natura giudiziale o amministrativa dell’atto originariamente contestato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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