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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34609/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per tre motivi: 1) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 99 c.p., deducendo che la corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato la conferma della recidiva nonostante l'ammissione di addebito e la rinuncia al primo motivo di gravame; 2) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e manifesta illogicità della motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che non è stato valutato specificamente l'elemento della confessione e della rinuncia all'appello; 3) violazione dell'art. 240 c.p. e dell'art. 73 comma 7-bis DPR 309/90 per la confisca del denaro, contestando l'assenza di un nesso di pertinenzialità o di prova che il denaro fosse prodotto, prezzo o profitto del reato di detenzione ai fini di spaccio.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i primi due motivi (confermando la correttezza della valutazione della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche: la confessione sopravvenuta e la rinuncia all'impugnazione non implicano automaticamente resipiscenza né sono di per sé decisive di fronte a un quadro probatorio "granitico"). Il terzo motivo è stato ritenuto fondato: la confisca del denaro non è stata adeguatamente motivata né dimostrato il nesso di pertinenzialità o che le somme fossero prodotto/profitto/prezzo del reato di detenzione a fini di spaccio. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla confisca del denaro e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio; il ricorso è rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 art. 73 comma 1

    Norma che punisce il reato contestato (detenzione di stupefacenti). La sentenza conferma la condanna per tale fattispecie.

  • Codice penale art. 99

    Riferimento alla recidiva e alla relativa disciplina in ordine alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della recidiva sulla base dei precedenti specifici e della gravità del fatto.

  • Codice penale art. 62-bis

    Disciplina delle attenuanti generiche. La Corte ha affermato che il giudizio sull'esistenza delle attenuanti è di fatto e il diniego può essere motivato con ragioni preponderanti senza che ogni singolo elemento debba essere valutato separatamente.

  • Codice penale art. 133

    Norma sulla determinazione della pena; citata in relazione al riesame delle attenuanti e della quantificazione sanzionatoria.

  • Codice penale art. 240

    Prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. La Corte sottolinea che la confisca di danaro è ammessa solo se dimostrato che esso costituisce provento/profitto/prezzo del reato.

  • DPR 309/1990 art. 73 comma 7-bis

    Richiama l'art. 240 c.p. in materia di confisca nelle fattispecie di stupefacenti; usata per verificare la legittimità della confisca del denaro nel caso di detenzione a fini di spaccio.

  • DPR 309/1990 art. 85-bis

    Rimanda, per talune ipotesi, all'art. 240-bis c.p.; menzionata a supporto del principio che anche nella materia degli stupefacenti può procedersi alla confisca salvo che il condannato non giustifichi la provenienza del denaro.

  • Codice penale art. 240-bis

    Richiamato come norma applicabile per la confisca nei confronti del condannato; la giurisprudenza richiede prova del nesso tra denaro e attività illecita o incapacità di giustificare la provenienza.

Massime di principio

  • La confisca di denaro in reati di detenzione di stupefacenti richiede la prova di un nesso concreto: il denaro deve essere dimostrato come prodotto, profitto o prezzo del reato, oppure pertinente all'attività di spaccio; in assenza di tale nesso la confisca può essere annullata.
  • La confessione sopravvenuta e la rinuncia a motivi d'impugnazione non valgono automaticamente come prova di resipiscenza o attenuante: il giudice valuta la rilevanza di tali elementi nel contesto del quadro probatorio complessivo e può ritenerli meramente ricognitivi se i fatti sono già provati in modo solido.
  • Il giudizio di merito sull'esistenza delle attenuanti generiche è tipicamente un giudizio di fatto. Se la motivazione della Corte è congrua e non contraddittoria, la Cassazione non interviene per sostituirsi alla valutazione del giudice di merito.
  • Quando si invoca la confisca per denaro rinvenuto insieme a stupefacenti, è opportuno che l'accusa espliciti e dimostri il collegamento (es. somme corrispondenti a corrispettivi, contabilità, ripetute cessioni o altri elementi concreti) per evitare che la misura sia annullata in sede di legittimità.
  • In caso di annullamento parziale (es. solo della confisca) la Corte di Cassazione può disporre il rinvio per nuovo giudizio su quel punto, lasciando impregiudicate le restanti statuizioni penali.

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