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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30921/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una lavoratrice per il pagamento, da parte dell'INPS quale gestore del Fondo di Garanzia, delle ultime tre mensilità e del trattamento di fine rapporto maturati presso il datore di lavoro. L'INPS aveva proposto opposizione, respinta in primo e secondo grado. La Corte d'appello aveva ritenuto integrati i presupposti per l'intervento del Fondo, valorizzando l'infruttuoso pignoramento mobiliare negativo e ritenendo sufficiente, per escludere la fallibilità del datore, l'accertamento incidentale da parte del giudice ordinario della mancata integrazione della soglia minima di fallibilità, poiché il credito della lavoratrice era inferiore a 30.000 euro. In cassazione l'INPS ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, la violazione della normativa sul Fondo di Garanzia e della legge fallimentare, sostenendo: da un lato, che la non fallibilità del datore non poteva essere accertata incidentalmente dal giudice ordinario sulla sola base dell'importo del credito del lavoratore, ma doveva dipendere dall'istruttoria prefallimentare del tribunale fallimentare; dall'altro, che tale non fallibilità non poteva ritenersi provata per la mera non contestazione dell'inferiorità del credito alla soglia minima di fallibilità, gravando comunque sul lavoratore l'onere di provare i presupposti costitutivi della prestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che il giudice ordinario può accertare incidentalmente, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., la non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia, ma ha censurato la decisione di merito perché aveva escluso il requisito di fallibilità soltanto in base all'ammontare del credito della lavoratrice, inferiore alla soglia di 30.000 euro. Ha inoltre ritenuto inammissibile l'esame di un decreto del tribunale fallimentare richiamato nel controricorso, perché non era stato adeguatamente trascritto e non risultava esaminato nel giudizio di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 2 e 5, L. 297/1982

    Le prestazioni del Fondo di Garanzia presuppongono che il datore di lavoro sia non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267/1942; tale requisito va verificato come condizione di accesso alla prestazione previdenziale.

  • art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. 80/1992

    Normativa richiamata in tema di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento di ultime retribuzioni e TFR.

  • art. 2 D.Lgs. 80/1992

    Richiamato nel quadro normativo della tutela del Fondo di Garanzia.

  • art. 15, ultimo comma, R.D. n. 267/1942

    La soglia minima di fallibilità non è un fatto impeditivo da provare a carico del debitore o del lavoratore, ma un presupposto che il tribunale verifica d'ufficio nell'istruttoria prefallimentare.

  • art. 34 c.p.c.

    Il giudice ordinario può compiere incidentalmente l'accertamento della fallibilità/non fallibilità del datore di lavoro quando tale questione sia rilevante ai fini della domanda previdenziale.

  • art. 2697 c.c.

    Il lavoratore che chiede l'intervento del Fondo resta onerato della prova delle circostanze costitutive del diritto, compresa la non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro.

  • art. 115 c.p.c.

    La mera non contestazione dell'importo del credito non basta, da sola, a provare la non fallibilità del datore di lavoro.

Massime di principio

  • Ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia, la non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro è un elemento costitutivo della domanda e deve essere provata dal lavoratore che invoca la prestazione.
  • L'accertamento della fallibilità o non fallibilità del datore può essere compiuto anche incidentalmente dal giudice ordinario, quando sia necessario per decidere sulla domanda previdenziale, senza che ciò sottragga rilievo alla competenza funzionale del tribunale fallimentare per la dichiarazione di fallimento.
  • La non fallibilità non può essere desunta automaticamente dal solo fatto che il credito del lavoratore sia inferiore alla soglia minima di fallibilità; occorre un riscontro sostanziale delle condizioni di fallibilità secondo i dati rilevanti del rapporto e degli atti processuali.
  • Non è consentito valorizzare in cassazione documenti o questioni nuove che non risultino adeguatamente introdotti e trascritti nel contraddittorio dei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveCompetenza
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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