Cassazione Penale, Ordinanza n. 32406/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo ha contestato la mancata riqualificazione giuridica del fatto come truffa. Con il secondo ha lamentato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 116 c.p. Con il terzo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per difetto di specificità, poiché riproponevano le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con le argomentazioni, puntualmente esaminate e respinte, della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione di un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e adeguatamente motivato; è stato inoltre giudicato manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale valorizzato l'assenza di elementi favorevoli, la gravità dei fatti, le modalità della condotta, il precedente specifico e la mancata adozione di iniziative concrete per riparare il danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi due motivi non individuavano specifici vizi della decisione impugnata, limitandosi a reiterare le censure già dedotte in appello, e che il terzo motivo investiva un giudizio di merito congruamente motivato e comunque manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di impugnazione comporta l'inammissibilità quando non vi sia una correlazione effettiva tra le argomentazioni della decisione impugnata e le censure proposte.
La disposizione è richiamata in relazione alla censura sul mancato riconoscimento della relativa circostanza attenuante; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.
Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare gli elementi ritenuti decisivi, anche uno soltanto tra quelli indicati dalla norma, ovvero la mera assenza di elementi favorevoli, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento prospettato dalle parti.
art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi nei limiti previsti dalla legge.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è specifico solo quando si confronta effettivamente e puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata; la mera reiterazione delle doglianze già formulate in appello e disattese dal giudice territoriale integra una critica apparente e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Il giudizio sul riconoscimento o sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Per negare le circostanze attenuanti generiche il giudice non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, potendo valorizzare anche un solo elemento ritenuto decisivo tra quelli rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., oppure la mera assenza di elementi positivamente valutabili.
Come è indicizzato
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