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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38295/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 16/02/2023 per presunta erronea applicazione dell'art. 270 c.p.p. (previgente e nuova disciplina) e per declaratoria di inutilizzabilità di alcune intercettazioni ambientali, con conseguente esclusione della gravità indiziaria a carico dell'Orsi. Il PM contestava che il Tribunale non avesse correttamente applicato il combinato disposto degli artt. 266 e 270 c.p.p., non avendo valutato che le captazioni potevano essere utilizzate anche per reati indicati nell'art. 266 (tra cui la corruzione) e che la disciplina nuova doveva essere applicata in base al titolo di reato contestato e non alla sola data di iscrizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero ritenendolo infondato e ha confermato l'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Napoli, nel giudizio di rinvio, avesse rispettato i vincoli e le puntualizzazioni imposte dalla sentenza della Cassazione che aveva disposto il rinvio (limitatamente all'ambito valutativo indicato dalla Cassazione stessa). La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza sulla utilizzabilità delle intercettazioni aliunde (artt. 266 e 270 c.p.p.) e sul requisito di "rilevanza e imprescindibilità" per la loro esportabilità, ma ha ritenuto che, nel ristretto perimetro indicato dalla sentenza di annullamento, il Tribunale abbia correttamente escluso la sufficienza degli indizi valorizzando l'inutilizzabilità di alcune captazioni.

Norme richiamate

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Disciplina i limiti di utilizzazione delle intercettazioni; la Corte rammenta che la nuova formulazione introduce deroghe ma il Tribunale, nel valutare il caso in base alle indicazioni della Cassazione, ha correttamente applicato la disciplina pertinente al periodo rilevante

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Individua i reati per i quali è consentita la circolazione delle intercettazioni; richiamato nel combinato con l'art. 270 quale possibile deroga all'inutilizzabilità, valutata però con i criteri di rilevanza e imprescindibilità

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Principio di autonoma valutazione dei gravi indizi nell'ordinanza genetica; la Corte chiarisce che in sede di rinvio il giudice è vincolato alle indicazioni della sentenza di annullamento

  • art. 51, comma 3-bis e 3-quater cod. proc. pen.

    Riferimento alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni delitti; la Corte estende la portata della presunzione anche ai reati tentati aggravati dall'art. 416-bis.1

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa delle esigenze cautelari per specifici reati; utilizzata per valutare l'interesse del PM e la legittimità dell'impugnazione

  • art. 648-bis cod. pen.

    Articolo originario dei reati indagati (ricettazione o simili con utilizzo di strumenti informatici); richiamato nel quadro indiziario

  • art. 416-bis e art. 416-bis.1 cod. pen.

    Articoli relativi all'associazione di tipo mafioso e alle aggravanti; rilevanti per la qualificazione delle accuse e per l'applicazione di misure e deroghe sulle intercettazioni

  • art. 353, 319, 512-bis cod. pen.

    Altri reati contestati nel nuovo fascicolo (es. corruzione, concussione, frode in gare), richiamati nel quadro indiziario e nella discussione sull'utilizzabilità delle intercettazioni

Massime di principio

  • In un giudizio di rinvio il giudice è vincolato alle indicazioni (esplicite o implicite) fornite dalla Cassazione nella sentenza di annullamento: non può ignorare gli accertamenti e gli adempimenti indicati come determinanti.
  • Le intercettazioni autorizzate in un procedimento possono essere utilizzate in un altro procedimento solo nei casi espressamente derogati (es. reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza o i reati ricompresi nell'art. 266), e sempre a condizione che il giudice motivi la loro "rilevanza e imprescindibilità" per la prova del reato nell'altro procedimento.
  • La nuova formulazione dell'art. 270 c.p.p. introduce criteri che privilegiano il titolo di reato per valutare l'utilizzabilità delle captazioni; tuttavia l'applicazione concreta dipende dall'ambito temporale e dalle specifiche indicazioni giurisprudenziali e deve essere argomentata caso per caso.
  • La sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari può essere valutata in via implicita dal giudice quando la misura è richiesta per reati soggetti a presunzioni specifiche (es. art. 275, comma 3), ma in sede di rinvio tale valutazione resta comunque ancorata alle prescrizioni della Corte di cassazione.
  • Quando siano coinvolti più filoni investigativi derivanti dalla stessa indagine (stralci, nuove iscrizioni), occorre indicare chiaramente la tempistica, la provenienza delle captazioni e il nesso probatorio tra le intercettazioni autorizzate nel procedimento originario e quelle utilizzate in quello nuovo.

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