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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37031/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 23 ottobre 2025 della Corte d'appello di Palermo, che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato, in concorso (artt. 110, 56, 624 e 625, n. 2, c.p.). Con il primo, il terzo e il quarto motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente in relazione al concorso nel reato, alla configurabilità del tentativo punibile e all'esclusione dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. Con il secondo motivo ha censurato la valutazione delle immagini di videosorveglianza, sostenendo una ricostruzione dei fatti alternativa a quella accolta dai giudici di merito. Con il quinto motivo ha denunciato l'apparenza della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo, il terzo e il quarto motivo, nonché il quinto, sono stati ritenuti generici perché non formulavano un'effettiva critica alla sentenza impugnata e non si confrontavano specificamente con le conformi decisioni di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto diretto a ottenere una diversa ricostruzione fattuale, senza articolare una censura di legittimità né dedurre il travisamento della prova. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma determinata in ragione dei profili di colpa connessi all'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • artt. 110, 56, 624 e 625, n. 2, c.p.

    Rilevato che Alessandro Genna ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, n. 2, cod. pen.;

    La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato commesso in concorso.

  • art. 114 c.p.

    il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso - che denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, rispettivamente in ordine al concorso dell'imputato nel reato, alla sussistenza di un tentativo punibile, all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. -, nonché il quinto motivo di ricorso - che denuncia l'apparenza della motivazione - sono generici in quanto non contengono un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato

    La censura sull'esclusione dell'attenuante del contributo di minima importanza è inammissibile quando è formulata genericamente e non si confronta con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

    Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso per cassazione sono generici e inammissibili se si limitano a contestare la correttezza della decisione con enunciati non specifici, senza svolgere un'effettiva critica alle sue ragioni e senza confrontarsi con la motivazione conforme dei giudici di merito.
  • La censura sulla valutazione della prova non è una critica di legittimità quando si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa lettura degli elementi probatori, senza dedurre il travisamento della prova.
  • Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e, in presenza di profili di colpa correlati all'evidente inammissibilità dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniProve
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeTentativo

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