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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35969/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cecere impugna l'ordinanza che ha revocato le sospensioni condizionali di pena concesse in tre distinte sentenze. Denuncia: (1) violazione degli artt. 163, 167, 168 c.p. in relazione all'art. 546 c.p.p., sostenendo che la revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2 c.p. sarebbe intervenuta oltre il quinquennio dalla definitività delle sentenze; (2) violazione di varie norme processuali (artt. 127, 178, 179, 420-ter, 601, 666 c.p.p.) per non aver rinviato l'udienza per consentire la presenza in aula di Elia Cecere, che avrebbe chiesto di essere sentito; (3) violazione dell'art. 671 c.p.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra le sentenze esecutive e per l'affermazione della competenza di Pesaro per una delle condanne.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato l'assunto relativo al termine quinquennale: l'art. 168 c.p. richiede che la condanna successiva, relativa a delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile entro il quinquennio dalla definitività della sentenza che ha concesso il beneficio; non è richiesto che l'ordinanza di revoca sia adottata entro lo stesso termine. Nel caso, le condanne successive sono divenute irrevocabili nei termini richiesti (con specifici riferimenti temporali nelle motivazioni). Gli altri due motivi sono stati ritenuti aspecifici e non rispondenti agli atti (riguardavano persona/provvedimento diversi e non risultano richieste di rinvio o istanze di continuazione negli atti/nel verbale). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena (n.2, comma 1) opera quando una successiva condanna per delitto anteriormente commesso, cumulata con la pena sospesa, supera i limiti previsti; è richiesto che la successiva condanna sia divenuta irrevocabile entro il quinquennio dalla definitività della precedente sentenza che concesse il beneficio, non che l'ordine di revoca sia adottato entro il quinquennio.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato come norma collegata al regime delle sospensioni condizionali della pena; in combinato con gli altri articoli regola la concessione e la revoca del beneficio.

  • art. 167 cod. pen.

    Norma collegata alla sospensione condizionale della pena e alle condizioni per la sua revoca; richiamata nell'impugnazione ma interpretata insieme all'art. 168.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata come riferimento per i rimedi in cassazione avverso provvedimenti del giudice dell'esecuzione; il ricorso per cassazione è stato esaminato alla luce di tale disposizone.

  • artt. 127, 178, 179, 420-ter, 601, 666 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione alla presunta necessità di rinvio per legittimo impedimento e al diritto ad essere sentito; la Corte ha ritenuto che le istanze richiamate non risultassero dagli atti e quindi non fondate.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma relativa ai criteri di motivazione e impugnazione: il ricorso ha lamentato vizio di motivazione nella mancata valutazione della continuazione, ma la Corte ha ritenuto l'affermazione aspecifica e non riscontrata negli atti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'ammenda a favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000 per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per la revoca di diritto della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2 c.p. conta la data di irrevocabilità della condanna successiva: questa deve intervenire entro cinque anni dalla definitività della sentenza che ha concesso il beneficio, non è richiesto che il provvedimento di revoca sia emesso entro lo stesso termine.
  • Le deduzioni processuali (richieste di rinvio per legittimo impedimento, domande di essere sentito, istanze di riconoscimento della continuazione) devono risultare dagli atti o dal verbale d'udienza; se non emergono nel fascicolo o nel verbale, il loro richiamo in cassazione può essere ritenuto aspecifico e inammissibile.
  • La Corte di cassazione valuta l'ammissibilità del ricorso anche sulla base della manifesta fondatezza o infondatezza dei motivi; motivi chiaramente contraddetti dalla normativa o dai fatti documentati possono portare a dichiarazioni di inammissibilità e a condanne per spese e ammende.
  • Quando si impugna una decisione di esecuzione è fondamentale collegare ciascun motivo agli atti specifici e produrre prova documentale delle richieste fatte in udienza (es. istanza di rinvio, richiesta di audizione), altrimenti il motivo può essere rigettato per aspecificità.
  • In casi di più condanne e possibili effetti di continuazione o cumulo, è essenziale indicare chiaramente le date delle sentenze e delle irrevocabilità per verificare i termini previsti dalla legge per operare revoche o cumuli.

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