Cassazione Penale, Sentenza n. 35858/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna per il reato di intermediazione di cui all'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003. La difesa ha sollevato cinque motivi: (1) assenza di attività di intermediazione non autorizzata in quanto l'attività era limitata a supporto amministrativo e gestionale; (2) errata applicazione dell'art. 18 perché, se intermediazione vi fosse stata, sarebbe stata senza scopo di lucro; (3) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; (4) motivazione illogica sul trattamento sanzionatorio e sulla quantificazione della pena; (5) intervenuta prescrizione del reato (fatti risalenti al 29/11/2016).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi ritenendoli infondati: le motivazioni delle sentenze di merito erano aderenti alle risultanze probatorie (ispezione, dichiarazioni dei testi, scritture private) e corretta la qualificazione come intermediazione non autorizzata e la valutazione della professionalità dell'attività (esclusione della particolare tenuità). Tuttavia ha accolto il quinto motivo: il reato, contravvenzionale e commesso il 29/11/2016, è andato prescritto (prescrizione quinquennale maturata il 04/06/2022 tenuto conto della sospensione di 185 giorni), pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
La norma punisce l'esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; la Corte ha ritenuto che l'attività della ditta Masoni rientrasse in tale fattispecie perché acquisiva e proponeva potenziali lavoratori e poneva condizioni necessarie per l'assunzione
art. 4, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 276/2003
Definisce l'intermediazione come acquisizione di dati su potenziali lavoratori e la loro proposta al richiedente; la Corte ha ritenuto che le condotte (proposta della figura, sottoscrizione di scritture con entrambe le parti, gestione del rapporto) rientrassero in questa definizione
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la sua applicabilità valutando l'attività come professionale e non occasionale, svolta tramite impresa
art. 133, comma primo, cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravità dell'offesa; la Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti rilevanti per escludere la tenuità, senza dover analizzare ogni elemento possibile
Massime di principio
- Se l'impresa acquisisce dati su potenziali lavoratori, propone candidati al richiedente e la proposta è condizione che porta all'assunzione, l'attività può essere qualificata come intermediazione ai sensi dell'art. 4 e punita ex art. 18 d.lgs. 276/2003 se priva di autorizzazione
- Il profitto dell'attività non deve necessariamente provenire dalla retribuzione della lavoratrice: il corrispettivo pagato dal cliente per la gestione del rapporto può essere indice di scopo di lucro dell'attività di intermediazione
- La presenza di scritture private con entrambe le parti, operazioni organizzate e la gestione continuativa del rapporto sono elementi che orientano verso la configurabilità di attività professionale e non occasionale, ostando all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità
- In sede di Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del fatto ove la motivazione del giudice di merito sia logicamente congrua e fondata sulle prove; si può però sindacare la correttezza del calcolo della prescrizione e questioni di diritto
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione ai termini specifici (durata della prescrizione per la fattispecie, sospensioni intervenute nel corso del procedimento): se la prescrizione è maturata prima della pronuncia impugnata il giudice di legittimità deve annullare senza rinvio per estinzione del reato
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